Targhe estere in Italia: divieto di circolazione, multe e deroghe
Dal 21 marzo 2022 tutti i veicoli con targa estera che circolano sul territorio italiano devono essere iscritti al REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri.
Il Governo gialloverde nel 2018, nei cosiddetti Decreti sicurezza, ha detto stop alle targhe estere. Si è cercato di frenare il fenomeno delle targhe straniere in Italia, colpendo chi ne fa un uso illegittimo per trovare delle soluzioni di tassazioni meno pesanti rispetto a quelle italiane da record riguardo al costo dei bolli, dei passaggi di proprietà e delle assicurazioni.
Dal 1° febbraio 2022 la norma cambia ancora e per reimmatricolare le auto in Italia i tempi si allungano, passando da due a tre mesi. La novità risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione, che l’aveva ritenuta contraria al diritto comunitario.
Dal 21 marzo 2022 invece è operativo il REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, dove vanno iscritti tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero.
Targhe estere immatricolazione in Italia
La norma aggiornata allunga i tempi per poter immatricolare un’auto con targa estera in Italia, che da due passano a tre mesi. Infatti dal 1° febbraio 2022 chi è proprietario di una vettura immatricolata all’estero e si trasferisce ed ottiene la cittadinanza in Italia ha tempo tre mesi per registrare e targare la macchina nel nostro Paese al REVE. Superato questo termine, se l’auto conserva la targa straniera non può più circolare sul territorio italiano. Per i trasgressori la multa va da 400 a 1.600 euro.
I cittadini stranieri residenti all’estero, invece, possono circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno. Infine i cittadini residenti in Italia ma non intestatari dei veicoli (es. locatari, leasing o noleggio, comodatari, ecc.) devono portare a bordo del veicolo (oltre al documento di circolazione estero) un documento di data certa, sottoscritto dall’intestatario del veicolo, dal quale risulti a che titolo e per quanto tempo utilizzeranno il veicolo che guidano.
Eccezioni targhe estere
L’eccezione alla norma sulle targhe estere dice che la registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisizione della proprietà del veicolo e quest’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo. L’eccezione alla norma generale riguarda i lavoratori (cosiddetti frontalieri), subordinati o autonomi, che esercitano un’attività nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati.
Oltre ai frontalieri l’eccezione riguarda anche i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia (ai confini con la Svizzera), il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, i familiari conviventi all’estero con il personale civile e militare in servizio all’estero qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.
Registrazione targhe estere al REVE (Pubblico Registro dei Veicoli Esteri).
Dal 21 marzo 2022 le auto con targhe estere che circolano sulle strade italiane devono essere iscritte al REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, per effetto delle modifiche al Codice della Strada, apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.
Le registrazioni al REVE si potranno fare al PRA (previa prenotazione) o allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Secondo la norma sono obbligati a iscrivere il veicolo:
- I cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo.
- Veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo, con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti “frontalieri”). La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.
Non sono obbligati a iscrivere il veicolo estero al REVE:
- I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
- Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- Il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- I familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
- I conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Al REVE dovranno essere annotate le seguenti operazioni:
- registrazione del veicolo;
- cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
- variazione residenza/sede;
- proroga utilizzazione veicolo.
Multa per targa estera
Le sanzioni per chi viola il Codice della Strada con la targa estera è di almeno 712 euro, fino ad un massimo di 3.558 oltre al sequestro del mezzo, così come stabilito dal nuovo comma 7 bis dell’articolo 93 del Codice della Strada. La stretta coinvolge stavolta pure i rimorchi.
In caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, se il guidatore non ha con sé la documentazione richiesta, la legge impone l’obbligo di registrazione al PRA, indipendentemente dai 30 giorni. In ogni caso scatta la prima multa da 250 euro, con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni.
Il mezzo viene invece sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni. Se al successivo controllo dei documenti il veicolo non risulta registrato al PRA come avrebbe dovuto essere, il guidatore sarà sanzionato con una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa variazione di disponibilità).
Una terza multa di 727 euro scatta invece se il guidatore non si reca al Comando di polizia per consegnare la documentazione richiesta al momento del controllo.
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