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TARGA PROVA, su auto immatricolate non è legale

E' bufera nel settore automotive: una circolare del Ministero dell'Interno blocca l'utilizzo della targa prova per spostamenti di veicoli già immatricolati.

TARGA PROVA AUTO IMMATRICOLATE – In questi ultimi giorni si stanno verificando seri problemi per i possessori di targa prova, meccanici, venditori di auto, carrozzieri, operatori del settore che utilizzano la targa prova per lo spostamento di veicoli anche immatricolati, ovviamente per motivi di lavoro.

Cerchiamo di capire cosa sta accadendo a seguito del parere di marzo 2018 del Ministero dell’Interno sulla targa prova in base al quale non ne è ammesso l’utilizzo della su veicoli già targati, pena multe e sequestro del mezzo che non sarebbe, secondo il MI, provvisto di assicurazione.

(su questo argomento un importante aggiornamento QUI)

Targa prova auto immatricolate

A seguito di una circolare interna del Ministero dell’Interno sulle strade italiane gli agenti della Polizia Stradale elevano verbali e sequestrano veicoli. Giungono testimonianze da Arezzo, Rimini, Lucca, Genova, Taranto, San Severo (Foggia), Lecce, Viterbo. Una situazione insostenibile per gli operatori del settore che utilizzano la targa prova come strumento fondamentale di lavoro.

Ci auspichiamo che il problema venga presto risolto con l’intervento di tutti gli interessati, Ministero dei Trasporti compreso. Intanto cerchiamo di capire cosa è successo ricostruendo la vicenda.

Targa prova assicurazione

Il Ministero dell’Interno, in data 30 Marzo 2018, sollecitato dalla Prefettura di Arezzo ha emesso un parere, prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3, relativamente all’utilizzo di autoveicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa che circolando con targa prova.
E bene precisare però che in questo caso il veicolo è coperto dalla assicurazione della targa prova stessa.

Parere del MINISTERO dell INTERNO

Il Ministero ha affermato con il parere di Marzo 2018 che l’utilizzo della targa prova risulta essere limitato esclusivamente a due categorie di veicoli:
1) Veicoli non ancora immatricolati;
2) Veicoli sottoposti a variazioni tecniche per le quali risulta essere necessario l’aggiornamento della carta di circolazione.
3) La targa prova non si può utilizzare per veicoli immatricolati anche se circolanti per prova tecnica o finalizzata alla vendita.

Dimenticando tutto il resto, ovvero che quei veicoli già targati/ immatricolati necessitano di spostamenti continui per opera di meccanici, venditori, carrozzieri ed operatori del settore che la utilizzano per finalità lavorativa.

Targa prova cosa dice il Ministero dell’Interno a marzo 2018

Secondo il Ministero dell’Interno l’uso della targa prova non è previsto per veicoli già immatricolati, che pertanto non risultano essere legittimati alla circolazione con targa prova, con la sola eccezione dei veicoli indicati al punto 2, anche quando la circolazione stessa avvenga per “esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento….”.

In particolare, il Ministero dell’Interno precisa che l’autorizzazione alla circolazione di prova ha il solo scopo di evitare la carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze.
Infine il Ministero afferma che il titolo in questione (la targa prova) non può servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati o privi di assicurazione RCA.

In realtà il Ministero parla di impossibilità di “coprire” un veicolo immatricolato con la targa prova quando comunque la targa prova dispone di una propria assicurazione che “copre” il veicolo immatricolato anche in caso di incidente mortale. Le compagnie di assicurazione hanno sempre risarcito danni provocati da incidenti che hanno visto veicoli con targa prova già immatricolati.

TARGA PROVA per veicoli in permuta

Una circolare applicativa del Ministero dei Trasporti del 2004 esplicita esattamente quanto stabilito dalla legge del 2001 parlando all’art. 3 espressamente di “veicoli ricevuti in permuta”.
La norma comunque non è mai cambiata e non dice da nessuna parte che si applica solo ai veicoli nuovi e privi di immatricolazione.

La citata sentenza della Cassazione del 2016, quella che obbliga a revisionare comunque le auto per circolare con targa prova, riconosce esplicitamente la possibilità degli autoriparatori (quindi anche dei commercianti) di utilizzare la propria targa prova purché la revisione sia in regola, quindi chiaramente su mezzi già immatricolati
Solo il tribunale civile di Vicenza anni fa ha parlato di divieto di utilizzo su auto già immatricolate: una singola sentenza non cambia la legge (DPR 474 del 24/11/2001), che è la sola a regolare la materia.

Del fatto che la targa prova possa essere impiegata su mezzi immatricolati già dotati di carta di circolazione traspare anche nello stesso DPR 474 “DPR 474/2001 art. 1 comma C quando si si parla di utilizzo della targa prova possibile per “fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive  modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

PROVA DI VEICOLI CONFORMITA’ EUROPEA

Il contraddittorio sul parere del Ministero dell’Interno arriva anche sull’impossibilità per i commercianti di applicare la legge sulla conformità europea (Monti 2002) dove viene richiesta una scheda di valutazione e la prova su strada che garantisca l’efficienza dell.auto usate

L’unica strada percorribile, stante il quadro normativo esistente, risulta essere quella di una modifica legislativa che il Parlamento dovrebbe apportare al D.P.R. 474/2001 estendendo o prevedendo ex novo l’utilizzo delle targhe prova, con le relative coperture assicurative, anche ai veicoli già immatricolati e circolanti per prove commerciali finalizzate alla vendita.

D’altra parte come è pensabile per un commerciante di auto che sposta per i motivi più svariati decine di veicoli al giorno assicurare tutte le vetture?

E poi oltre al danno anche la beffa, visto sempre il Ministero dell’Interno ha comunicato che auto con targa straniera senza assicurazione non possono essere sanzionate. QUI

OPERATORI DEL SETTORE AZIONE COLLETTIVA

Apprendo che è in corso l’organizzazione di una azione collettiva per diffidare legalmente il Ministero dell’Interno “affinché emani propria nota chiarificatrice a sostegno di tutti i possessori di targa prova, così non limitandone illegittimamente l’uso esclusivamente per le auto da immatricolare. A sostegno di tale pretesa gli avvocati produrranno parere pro veritate attraverso il quale verrà evidenziata la grave ingiustizia che sta coinvolgendo tutti gli operatori del settore auto. L’intenzione degli operatori del settore riuniti è di presentare denuncia alla Commissione Europea per segnalare come la condotta posta in essere dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture coinvolte violino il diritto dell’UE in pieno danno degli operatori del settore auto“.

Speriamo in un chiarimento definitivo a brevissimo di questa assurda situazione per la quale contiamo di dare aggiornamenti positivi al più presto.

Un particolare ringraziamento agli avv. Antonio Gabrieli, Avv. Giada Ficarelli, il dott. Donato Mariano Piccoli e Daniele per il materiale fornito.

AVVISTO LAST MINUTE
INTERVIENE IL MINISTRO DEI TRASPORTI QUI

GUIDA COMPLETA TARGA PROVA QUI

SCARICA LA GAZZETTA UFFICIALE con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

del 24 novembre 2001, n. 474. Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova dei veicoli.

SCARICA CIRCOLARI RILASCIATE






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