Targa prova: Federauto denuncia danni a concessionari e operatori
L'interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno è del tutto contrastante con le indicazioni del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile con danni all’ordinaria attività dei concessionari e di altri operatori.
FEDERAUTO TARGA PROVA – In attesa di nuove disposizioni chiarificatrici sull’utilizzo della targa prova continua la battaglia delle associazioni di categoria per tutelare gli interessi degli operatori del settore che sulle strade italiane ricevono contestazioni da parte delle forze dell’ordine con verbali e sequestri di veicoli circolanti con targa prova.
Tutto questo a seguito di una richiesta di chiarimento della Prefettura di Arezzo in merito all’uso della targa prova alla quale il Ministero dell’Interno ha risposto con una circolare che sta mettendo in ginocchio il settore dell’auto come spiegato meglio QUI. Si tratta di una interpretazione del Ministero dell’Interno che va oltre quanto già stabilito e regolamentato dal Ministero dei Trasporti sulle modalità di utilizzo e concessione della targa prova con disposizioni ben precise QUI.
TARGA PROVA INTERVIENE FEDERAUTO
Sul problema targa prova interviene anche il Presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino:
“come oramai noto, in questi giorni l’utilizzo della targa sui veicoli già immatricolati è oggetto di discordia e sta causando notevoli problemi e malumori tra i dealer e tutti coloro che operano nel mondo dell’usato a causa delle forti limitazioni che sembrano emergere da una recente nota del Ministero dell’Interno indirizzata alla Prefettura di Arezzo.
La vicenda poggia su una sentenza del Tribunale di Vicenza, sez. II, del 22 febbraio 2016, secondo cui il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Così, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Alla luce di tale sentenza, quindi, si sono manifestati casi, inizialmente circoscritti ad alcune province della Toscana, in particolare quella di Arezzo, in cui la Polizia Stradale ha effettuato controlli contestando l’utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati, per mancanza di copertura assicurativa RCA, comminando la relativa sanzione pecuniaria oltre al sequestro del mezzo.
A seguito delle moltissime segnalazioni giunte dagli Associati e non solo, relative alla contestazione della violazione ex art. 193 C.d.S. da parte della Polizia Stradale, per mancata copertura assicurativa nei confronti di veicoli già immatricolati che circolano con targa prova con conseguente sequestro amministrativo del veicolo, già nei mesi precedenti la Federazione ha preso contatto con le Autorità competenti manifestando il proprio disaccordo su tale nuova rigida interpretazione dell’applicazione della normativa.
A nostro avviso, l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, del tutto contrastante con le indicazioni del Ministero dei Trasporti/Motorizzazione Civile, è palesemente atta a cagionare danni all’ordinaria attività dei concessionari e di altri operatori, e pertanto la Federazione ha chiesto con lettera indirizza al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell’Interno un intervento urgente e chiarificatore sulla questione al fine di poter disporre di un quadro normativo certo ed uniforme sul territorio nazionale.
Ad oggi l’utilizzo della targa prova è disciplinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 4699/M363 del 4 aprile 2004, secondo cui: “L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti”.
Relativamente ai verbali elevati nella provincia di Arezzo, siamo a conoscenza del fatto che numerosi ricorsi presentati sono già stati accolti dal Giudice di Pace di Arezzo, il quale ha ritenuto che la circolazione con la targa prova è consentita, nei limiti della disciplina prevista dall’art. 1 del DPR n. 474/2001, a qualunque veicolo che si trovi nella disponibilità dei soggetti autorizzati, indipendentemente dal fatto che esso sia già immatricolato o ancora da immatricolare.
Federauto è in prima linea su tale questione ed è in contatto stretto con le Amministrazioni competenti per cercare di trovare una soluzione che tuteli la quotidiana operatività di migliaia di aziende del settore della vendita e della riparazione automobilistica su tutto il territorio nazionale”.