Rumori stradali, un milione di euro il risarcimento: la Cassazione
Gli Ermellini hanno condannato il gestore autostradale a risarcire una famiglia residente a Varazze (SV), la cui abitazione è situata in prossimità dell’A10
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Fa rumore – è il caso di dirlo – l’ordinanza 631/2025 della Cassazione. Gli Ermellini hanno condannato Autostrade per l’Italia (primo gestore del Paese) a risarcire per rumori stradali con un milione di euro una famiglia residente a Varazze (Savona), la cui abitazione è situata in prossimità dell’A10: motivo, il forte rumore generato dal traffico intenso.
Rumori stradali risarcimenti
Tutto ha inizio parecchi anni fa. La famiglia chiede al Tribunale di Savona un risarcimento. E la condanna a installare barriere fonoassorbenti. Il giudice, con sentenza non definitiva, accerta il superamento seppure in misura non rilevante delle soglie di tollerabilità e condanna alla realizzazione di una barriera fonoassorbente atta a riportare le immissioni nei limiti di legge. Rimette la causa sul ruolo per la valutazione degli eventuali danni alla salute in relazione al superamento dei limiti consentiti dal DPR 142/2004. All’esito dell’istruttoria, con sentenza definitiva, accoglie la domanda degli attori limitatamente al riconoscimento del danno esistenziale in relazione al minore godimento dell’immobile per effetto delle immissioni senza alcun riconoscimento della domanda a titolo di danno biologico e di deprezzamento del bene.
![Rumori stradali provocati dalla circolazione di veicoli sulle autostrade che attraversano le città](https://foto1.newsauto.it/wp-content/uploads/2025/02/Autostrada-A6-Torino-Savona-4-1024x622.jpg)
Il risarcimento contro i rumori stradali
Il milione di euro è per due danni. Uno (la parte grossa): deprezzamento di valore dell’abitazione. Uno: danno biologico, esistenziale e morale che i componenti la famiglia hanno subìto a causa dei rumori provenienti dall’autostrada, sprovvista nel tratto interessato di barriere fonoassorbenti. Senza considerare i gas di scarico. La Cassazione parla di diritto fondamentale alla salute: “Valore prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto a una normale qualità della vita”.
Ricorso
La famiglia non ci sta e ricorre. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza 466/2022, accoglie parzialmente la richiesta, ritenendo intollerabili le immissioni di rumore che interessano la proprietà degli appellanti. Ma le misure di mitigazione richieste dagli appellanti, oltre a comportare enormi problemi tecnici di attuazione, non sarebbero risolutive, dice. Condanna Aspi a risarcire agli appellanti il danno da deprezzamento dell’immobile quantificato 951.252 euro, oltre alle spese di primo e secondo grado di giudizio. La questione si gioca su un punto: la normale tollerabilità secondo il criterio di cui all’articolo 844 del Codice Civile. Insomma, se i rumori siano tollerabili o no.
Terzo grado in Cassazione
Aspi va in Cassazione. Che però rigetta il ricorso. L’articolo 844 del Codice Civile “detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita”.
Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte soccombente: 15.000 euro. Oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200 euro e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così decide la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 7 novembre 2024 (presidente Antonietta Scrima).
Vittoria in Cassazione (di sezione)
Per la famiglia, una vittoria straordinaria e definitiva: dopo la Cassazione, non c’è più nulla. Un’ordinanza di peso, un precedente chiave, ma cautela a considerarlo un precedente per tutte le cause: non è che adesso chiunque abita nei pressi di un’autostrada rumorosa – senza barriere fonoassorbenti – possa ottenere un milione di euro dal gestore. Anzitutto, è un’ordinanza di una sezione, e non una sentenza a sezioni unite. Secondo: di volta in volta, va misurato lo stesso rumore, l’intensità, il numero di ore che le famiglie sopportano il passaggio di auto e mezzi pesanti. Nonché le conseguenze per la salute e per il valore dell’immobile, che magari si deprezza in quanto nessuno intende comprare una casa a un passo da un tratto autostradale rompi-timpani.
In aggiornamento
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