Omologazione ruote alternative dal gommista [Decreto 2022]
Nuove regole per l'omologazione delle ruote con misure alternative. Saranno le officine, gommisti e agenzia ad effettuare le pratiche per riportare le misure sul libretto di circolazione. Cosa cambia per i gommisti e le officine.
Il 19 maggio 2022 è stato emanato un Decreto che vuole essere una nuova versione dell’allegato di quello datato 8 gennaio 2021, in merito all’aggiornamento della carta di circolazione con nuove misure di pneumatici alternativi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interessa, in particolare, alcune modifiche costruttive e funzionali dei veicoli.
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Omologazione ruote alternative
Per l’omologazione delle ruote alternative: “l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova” riguarda anche le “installazioni di ruote previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20″.
Omologazione ruote, in cosa consiste
Omologare le ruote significa farne riconoscere in modo ufficiale la conformità a specifiche caratteristiche di dimensione, prestazione e marcatura che ne assicurano la qualità e la sicurezza sulla strada.
La ruota, se conforme, presenta una marcatura in rilievo con la lettera “E” seguita da un numero di 6 o 7 cifre che, diverso per ogni Paese, indica quale Stato ha rilasciato l’omologazione. Secondo il cosiddetto “Decreto Ruote”, possono essere vendute solo ruote con omologazione europea UN/ECE n°124 o italiana secondo il D.M. n°20 (NAD).
Omologazione ruote in officina con agenzia, cosa cambia con il nuovo Decreto
Secondo il Decreto aggiornato nel 2022, sarà direttamente l’officina autorizzata ad effettuare le pratiche per l’omologazione delle ruote. In questo modo, i cittadini potranno rivolgersi alla loro officina di fiducia, riducendo i tempi e snellendo le procedure. Nel momento in cui le ruote devono essere sostituite con un modello diverso rispetto alle misure indicate dalle Case di produzione, infatti, non sussisterà più l’obbligo di passare per il collaudo in Motorizzazione Civile.
Inoltre, questo creerà nuovi posti di lavoro altamente specializzati per le imprese del settore e saranno necessarie competenze tecniche specifiche.
Cosa comporta questo decreto per la figura del gommista
Il nuovo decreto relativo all’omologazione delle ruote rappresenta un importante riconoscimento per i gommisti, in quanto prevede un servizio tecnico in più da poter offrire ai propri clienti.
Queste figure, infatti, sono artigiani a tutti gli effetti, con determinate competenze – da adesso, con una in più, riconosciuta e valida.
Pertanto, il gommista che vuole proporre tale servizio di omologazione ruote – un’opportunità di business da non sottovalutare – è tenuto a formarsi in merito alle procedure tecniche da seguire.
Cosa riporta il Decreto del 19 maggio 2022
Aggiornamento dell’allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (22A03707)
(GU n.146 del 24-6-2022)
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l’art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’art. 1, comma 4-bis, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’art. 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 5 novembre 2021, recante «Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Considerato che le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova sono disciplinate nell’allegato A del sopra citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;
Decreta
1. L’allegato «A», parte 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente: «Allegato A – parte 1 (art. 1, comma 2). (Modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova).
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida; 5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
5.1 Pomello al volante;
5.2 Centralina comandi servizi;
5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno;
5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20».
Il Decreto relativo all’omologazione delle ruote è stato registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1822.
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