Multa non ricordo chi guidava, la sanzione non c’è più
La sanzione aggiuntiva non va più pagata. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza del 18 aprile 2018, secondo la quale il proprietario non è più obbligato a sapere chi era alla guida
MULTA NON RICORDO CHI GUIDAVA – Quando arriva una multa per una violazione del Codice della Strada se non si comunica l’autore dell’infrazione si rischia una sanzione aggiuntiva di 286 euro.
A volte capita che passi molto tempo dal momento dell’infrazione alla notifica a casa e di non ricordare cosa sia successo esattamente: possiamo, infatti, aver prestato l’auto ad un familiare o ad un conoscente.
Un altra situazione simile potrebbe riguardare una multa a carico di un’azienda, per un’infrazione al CdS commessa da un’auto aziendale, guidata da più uno dei suoi dipendenti.
Qui ci troviamo di fronte al più classico dei casi dove c’è un’assoluta incapacità di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento del fatto contestato.
MULTA NON RICORDO CHI GUIDAVA
La comunicazione dell’autore dell’infrazione è molto importante perché, ai sensi dell’articolo 126bis del CdS, al conducente devono essere scalati i punti sulla patente di guida, previsti per quel tipo di infrazione.
La memoria spesso non ci aiuta in queste situazioni ma come accennato prima bisogna prestare attenzione perché il rischio di essere ulteriormente sanzionati è dietro l’angolo.
La legge infatti prevede una multa aggiuntiva da 286,00 a 1.143,00 euro nei confronti di chi non informa le autorità dei dati del conducente del veicolo sanzionato, senza giustificato motivo (articolo 126-bis, comma 2, del Codice).
Proprio su quest’ultimo punto si sono concentrate le maggiori controversie, che poi sono finite sul tavolo della Magistratura competente.
Multa non ricordo chi guidava | SENTENZA DELLA CASSAZIONE
L’ultimo arresto giurisprudenziale è della “Cassazione”, con ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, su una vicenda che risale al 2007.
Il fatto riguarda una violazione del codice della strada commessa il 6 marzo 2007 ma contestata, con notifica, dal Comune di Bari ben tre mesi dopo, il 28 giugno.
La proprietaria del veicolo rispose ai Vigili: “di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie”.
MULTA RICORSO GIUDICE DI PACE
Il ricorso della signora è stato accolto sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale i quali hanno, tra l’altro, condannato il Comune a pagare le spese legali sostenute dalla proprietaria del veicolo. Il Comune, però, viste le sentenze della Corte di Cassazione nelle quali si affermava come “in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione“ (Cass. n. 29593/2017) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari.
MULTA RICORSO CASSAZIONE (PERSA DAL COMUNE)
La Cassazione, però, ha dato ragione alla proprietaria del veicolo andando a ritoccare i precedenti orientamenti sulla base di una pronuncia, invero risalente, della Corte Costituzionale la quale, nel 2008, aveva stabilito come: “se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante”.
Multa non ricordo chi guidava | COME COMPORTARSI
Siamo sicuri che questa sentenza farà scuola. Dopo aver ricevuto una multa è importante, quindi, che si collabori con le Autorità che hanno notificato il verbale, fornendo le generalità di chi era alla guida ovvero, nel caso in cui sia impossibile sapere chi era al volante, comunicando le motivazioni che impediscono al proprietario l’identificazione del trasgressore.
In quest’ultima ipotesi, ove l’Autorità ci sanzioni per non aver comunicato i dati del conducente, si dovrà ricorrere al Giudice di Pace, il quale dovrà stabilire se l’impossibilità di identificare il conducente sia, oggettivamente, impossibile.