Monopattini elettrici, libera circolazione sulle strade extraurbane
La nuova norma sulla circolazione dei monopattini elettrici approvata al Senato così com’è scritta autorizza la loro circolazione anche sulle strade extraurbane.
Il Senato ha appena approvata la riforma del Codice della Strada, contenuta nel Dl Infrastrutture. Le nuove norme nelle intenzioni dovevano disciplinare con regole più severe l’uso dei monopattini ma nei fatti non è stato così. Rispetto al passato la novità maggiore riguarda la dotazione obbligatoria di luci di svolta e l’abbassamento del limite da 25 a 20 km/h.
Ma a leggere l’allarme dell’Asaps, l’Associazione degli amici e dei sostenitori della polizia stradale, le nuove norme autorizzano addirittura la circolazione sulle strade extraurbane.
Monopattini sulle strade extraurbane
Da una attenta lettura delle nuove norme sull’utilizzo dei monopattini (equiparati ai velocipedi, da non dimenticare), sorgono dubbi sulle strade dove la loro circolazione sia ammessa.
Appare evidente che questi mezzi oltre che sulle ciclabili e strade urbane ora possono addirittura circolare sulle strade extraurbane, senza obbligo di casco per gli utenti con più di 18 anni. Una vera e propria follia denunciata dalla Asaps.
Monopattini dove possono circolare?
Dove possono circolare i monopattini. Secondo le nuove regole sono liberi di circolare anche fuori città. Infatti la formulazione dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 75-terdecies del decreto-legge “Infrastrutture dice che: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”.
La congiunzione “ovvero” seguita dall’avverbio “dovunque” che he generato il dubbio. Cosi com’è la norma infatti autorizza la loro circolazione anche sulle strade extraurbane, anche senza la presenza di una pista ciclabile. Da evidenziare infatti come nella nuova norma non compaia più l’accesso specifico alle “strade extraurbane solo con presenza di una pista ciclabile”.
La vecchia formulazione del comma 75-ter prescriveva che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima”.
Regole monopattini caos
È evidente che la regola cosi com’è scritta aumenta la confusione ed istituisce una zona grigia, in cui i monopattini sono autorizzati a circolare liberamente sulle strade extraurbane. Riparare all’errore non è facilissimo perché la norma è stata approvata dal Parlamento.
Servirebbe a questo un nuovo provvedimento che corregga il testo o dia la giusta interpretazione. In ogni caso si tratta di una vera beffa per chi aspettava regole che potessero azzerare il caos generato da questi mezzi e soprattutto dai loro giovannismi utilizzatori.
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