Guida sotto l’effetto di droga: perché ora il reato è molto più probabile
Dal 14 dicembre 2024, col nuovo Codice della Strada, Polizia e Carabinieri hanno modo di redigere verbali con più facilità a chi fa uso di sostanze stupefacenti.
Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini porta avanti la sua battaglia antidroga al volante: lo fa col nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Le parole chiave sono nell’articolo 187, che sino a ieri recitava così: chi guida in stato di alterazione psicofisica è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. Oggi, invece, la norma è la seguente: viene punito chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, con le stesse pene, come spiega la Confarca autoscuole. Molto più probabile quindi commettere reato.
La regola ieri: necessari due elementi per dare la multa
Sino al 13 dicembre 2024, la norma puniva la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Richiedeva la prova del parametro analitico: l’assunzione della sostanza. A cui doveva essere associata la prova del parametro clinico: lo stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione medesima.
La regola oggi: basta una prova
Adesso, è invece sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza stupefacente prima della guida. Non c’è un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo. Basta che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope. La regola è del tutto diversa da quella della guida in stato d’ebbrezza per automobilisti esperti (oltre tre anni di patente): almeno mezzo grammo di alcol per litro di sangue.
Come viene punito l’automobilista che guida dopo aver assunto droghe?
Ricapitolando, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, meno 10 punti. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente raddoppia. La patente è revocata in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, scatta la confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Pene raddoppiate in caso di incidente.
Quando le Forze dell’Ordine possono effettuare gli accertamenti
Le modalità di accertamento del reato sono di tipo analitico di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture. Serve almeno uno dei seguenti requisiti: la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili (sono Polizia e Carabinieri ad effettuare il controllo su strada); il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza; il coinvolgimento dell’automobilista in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere. Cancellati dal Codice al contrario gli strumenti di analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale nella disponibilità delle Forze dell’Ordine: i drogatest (un flop).
Accertamento di tipo analitico: cos’è
L’accertamento di tipo analitico può essere eseguito su campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, da Polizia o Carabinieri. Oppure su campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alle Forze dell’Ordine, o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
Come capire se l’automobilista ha assunto droghe
Le modalità di accertamento del reato consistono in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture. Quando si possono effettuare? Se c’è almeno uno di tre requisiti: la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili.
Prima modalità di raccolta: si attende una direttiva
In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, si attende l’adozione di una direttiva interministeriale per la definizione delle modalità di prelievo. Fornita congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute. Per ora, sono valide le consuete modalità di raccolta: l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili o di strutture pubbliche o private accreditate. In caso di incidente, ok agli accertamenti analitici di secondo livello. Scatta la denuncia per il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sulla base dell’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello.
Cannabis curativa e farmaci: una circolare che faccia chiarezza?
Anche per le eventuali multe a chi guida dopo aver assunto cannabis curativa o farmaci, è possibile che una circolare del Ministero delle Infrastrutture faccia chiarezza. E magari sarà la stessa direttiva interministeriale (Interno e Salute) a chiarire i dubbi.
Ritiro della patente, il destino dell’auto
C’è il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti analitici di secondo livello, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni. Presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto. L’auto deve essere guidata da altra persona idonea. In mancanza, va fatta trasportare a spese dell’interessato fino al luogo da questi indicato (o in un’autorimessa).
Zero accertamenti di secondo livello? Non si guida
Se c’è la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, scatta il divieto di guidare in caso di impossibilità di procedere agli accertamenti analitici di secondo livello. Per quanto tempo? La norma non indica il periodo di tempo in cui si esplica il divieto di continuare a guidare, lasciando intendere che lo stesso abbia carattere temporaneo: tutto è legato alla transitorietà degli effetti derivanti dall’assunzione. Il conducente deve sottoporsi alla visita medica di revisione, disposta dal Prefetto: c’è l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per la guida. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. In mancanza, si applica la sospensione della patente a tempo indeterminato fino all’esito favorevole della visita.