Decreto di omologazione autovelox, in arrivo per regolarizzare le multe
Dopo che la Cassazione ha confermato come i verbali da autovelox non omologati siano annullabili, il Ministero delle Infrastrutture si è attivato per risolvere la questione

Il Ministero delle Infrastrutture sta approntando il decreto di omologazione degli autovelox, così da risolvere un annoso problema: le multe date con rilevatori solo approvati possono essere annullate con un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Omologazione autovelox
Articolo 142, comma 6, del Codice della Strada: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Quindi, solo autovelox omologati. Se non lo sono, la prova dell’eccesso di velocità non c’è. In questo caso, un ricorso annulla la multa. È vero: circolari ministeriali non vincolanti sostengono che omologazione e approvazione siano identiche. Ma è la legge, il Codice della Strada, a prevalere.
Approvazione, omologazione cosa dice la Cassazione sull’autovelox
La Cassazione, con l’ordinanza 10505/2024 del 18 aprile, afferma che l’approvazione non è equipollente all’omologazione poiché hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. Solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. “Precisione”: ecco la parola chiave.
L’autovelox deve indicare con precisione la velocità: per farlo, serve l’omologazione. Così che unicamente i trasgressori (chi supera il limite) vengano sanzionati. La Corte richiama il “complementare ed esplicativo” articolo 192 del Regolamento del Codice della Strada che disciplina controlli e omologazioni (in attuazione della norma programmatica di cui all’articolo 45, comma 6, del Codice): contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione.

L’approvazione è un passaggio per ottenere l’omologazione, poiché “consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Mentre l’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica, e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Questo requisito costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso.
Decreto necessario per l’omologazione
Affinché gli autovelox vengano omologati, occorre il decreto di omologazione. E qui torniamo alla prima riga dell’articolo. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, spinge per il decreto. Curioso: dopo la battaglia verbale fra i Comuni e il leader leghista sugli abusi dei rivelatori (questa l’accusa del vicepremier), ora è lo stesso dicastero ad aiutare le amministrazioni locali, che sostengono come gli autovelox siano utili a fare sicurezza stradale. Senza decreto, autovelox a rischio spegnimento.
In passato, nonostante la legge sia chiara, la giurisprudenza in materia non è stata univoca. Infatti, la Cassazione è intervenuta sulla diatriba. Da segnalare comunque la recente fondamentale sentenza del Giudice di Pace di Bologna che, con sentenza 378/2025, ha cancellato una quantità elevatissima di contravvenzioni da autovelox per mancata omologazione.
Autovelox bancomat per i Comuni
In ogni caso, si evidenzia che i Comuni sono da sempre al centro di polemiche per un utilizzo discutibile degli autovelox. Addirittura è dovuta intervenire la Corte Costituzionale con sentenza 113/2015 per stabilire un principio sacrosanto e logico: gli autovelox vanno tarati una volta l’anno, come fossero bilance. Quindi, rilevatori da tarare e omologare. Altrimenti, le multe sono nulle.
Conclusioni cosa aspettarsi sul fronte multe autovelox, ricorsi ed annullamento
In questi giorni chi subisce una multa da autovelox ha modo di fare ricorso (30 giorni Giudice di Pace e 60 Prefetto). Chi invece in passato ha ricevuto verbali per eccesso di velocità – pagandoli – resta a bocca asciutta. Che fossero rilevatori non tarati o non omologati, non c’è modo di opporsi. A meno che, occhio, una qualche associazione dei consumatori organizzi una mega class action per ottenere dai Comuni quanto questi hanno incassato con contravvenzioni da dispositivi non omologati.
La sentenza della Cassazione ha ribadito l’importanza dell’omologazione degli autovelox, distinguendola dall’approvazione e sottolineando come solo l’omologazione garantisca la precisione nella misurazione della velocità. Questa decisione ha sollevato un’ondata di ricorsi contro le multe emesse da dispositivi non omologati, mettendo in luce la necessità di un intervento legislativo per uniformare la situazione.
Il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando a un decreto di omologazione per risolvere tale problematica, mentre i Comuni si trovano al centro di polemiche riguardo all’uso degli autovelox come fonte di entrate. La questione rimane aperta, con la possibilità di class action per chi ha pagato multe ingiustamente e la necessità di una maggiore chiarezza normativa per garantire la legittimità delle sanzioni.
Aggiornamento: il 26 febbraio 2025, il Ministero dell’Interno non chiarisce proprio niente
Con una serie di FAQ del 28 febbraio 2025, il Ministero dell’Interno intende fare chiarezza sulla questione autovelox. In realtà, così il problema diventa ancora più complicato. Leggiamo cosa dice il dicastero:
“Possono essere ritenute omogenee omologazione e approvazione delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del Codice per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice? Sì. Allo stato, si è ancora in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di Cassazione. Tuttavia, come ha evidenziato l’Avvocatura Generale di Stato nella nota del 18.12.2024, si può affermare la sostanziale identità tra le due procedure in quanto:
- entrambi i procedimenti – di approvazione e di omologazione – sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico;
- entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21267 del 2014);
- la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima Autorità amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici), giusto il disposto dell’art. 345 d.P.R. n. 495/92;
- sia per l’omologazione, che per l’approvazione, viene svolta un’istruttoria tecnico amministrativa, tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere (velocità, rosso, accesso ZTL, etc.), e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame;
- una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione;
- in caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o di approvazione”.
La clamorosa ammissione finale del Ministero
“Ciò posto, viste le recenti pronunce della Corte di Cassazione di maggio 2024 (la n. 10505) e di luglio 2024 (la n. 20913 e 20492) occorre tenere presente che l’eventuale proposizione di un ricorso per cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza. Di contro, per i nuovi giudizi si potrà tenere conto delle argomentazioni della Avvocatura Generale dello Stato nella nota sopra indicata e procedere al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all’uopo rilevante, e precisamente:
- il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento,
- e, soprattutto, il decreto di omologazione fornito con circolare n.995 del 23.01.2025.
Soltanto in tal modo, sarà possibile rappresentare fondatamente, e soprattutto in maniera innovativa rispetto ai precedenti giudizi conclusisi con l’applicazione del sopra citato orientamento, la sostanziale omogeneità tra i procedimenti de quibus e, correlativamente, l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto approvata e non omologata”.
Perché il Ministero risponde “Sì”?
Come si evince, il Ministero risponde di sì alla domanda che si fa, ossia se le multe siano lecite. Poi però dice che un ricorso potrebbe essere vinto dagli automobilisti in Cassazione. E allora, se il Codice della Strada e la Cassazione dicono no, perché mai il Ministero dice sì?
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