Credito d’imposta energia elettrica 2023, come averlo
Le imprese italiane che hanno subito rincari della bolletta della luce oltre il 30% possono recuperare il 20% delle spese sostenute, sotto forma di credito d'imposta.
Le aziende, grazie al credito d’imposta, possono far fronte agli aumenti del costo dell’energia elettrica. Il recente decreto Bollette del Governo Meloni ha prorogato i crediti d’imposta energia e gas per le imprese anche al II trimestre 2023. Il beneficio statale è previsto a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica per la propria azienda, che nel primo trimestre 2023 sono state superiori al 30% rispetto al costo dello stesso trimestre del 2019.
Credito imposta energia elettrica
Il credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica si riferisce al terzo e quarto trimestre 2022 ed ai primi due trimestri del 2023. Il credito d’imposta è destinato alle imprese a forte consumo di energia elettrica che nel primo trimestre 2023 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%, relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, cioè al periodo precedente alla pandemia di Covid.
Credito d’imposta energia alle imprese energivore
Alle imprese energivore (ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017), cioè quelle con un forte consumo di energia elettrica, lo Stato riconosce il 20% delle spese sostenute, sotto forma di credito d’imposta, per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023.
Il consumo al kW deve essere superiore al 30% rispetto al 2019 e viene calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Credito d’imposta energia alle imprese non energivore
Il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica è rivolto anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (“non energivore”).
A loro viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Scadenza credito d’imposta energia elettrica
I crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 dicembre 2023. I credi d’imposta maturati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, i crediti sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).
Credito d’imposta energia elettrica
PERIODO | CREDITO | SCADENZA |
---|---|---|
II TRIMESTRE 2023 | Imprese energivore – 20% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica nel secondo trimestre 2023 | Entro il 31 dicembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24- cessione dei crediti, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). |
Imprese non energivore – 10% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica nel secondo trimestre 2023 | ||
Imprese gasivore – 20% della spesa sostenuta per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2023 | ||
Imprese non gasivore – 20% della spesa sostenuta per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2023 |
Scadenze credito d’imposta imprese energivore
PERIODO | NORMA | CREDITO | SCADENZA |
---|---|---|---|
III trimestre 2022 | DL n. 115/2022 (DL Aiuti bis) | 25% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6968”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7728” |
Ottobre – Novembre 2022 | DL n. 144/2022 (DL Aiuti ter) | 40% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6983”- in caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7733” |
Dicembre 2022 | DL n. 176/2022 (DL Aiuti quater) | 40% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6993”- in caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7742” |
I trimestre 2023 | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 45% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7010”- in caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7746” |
II trimestre 2023 | DL n. 34/2023 (DL Bollette) | 20% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “…”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “…” |
Scadenze credito d’imposta imprese non energivore
PERIODO | NORMA | CREDITO | SCADENZA |
---|---|---|---|
III trimestre 2022 | DL n. 115/2022 (DL Aiuti bis) | 25% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6970”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7730” |
Ottobre – Novembre 2022 | DL n. 144/2022 (DL Aiuti ter) | 30% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6985”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7735” |
Dicembre 2022 | DL n. 176/2022 (DL Aiuti quater) | 30% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 30 settembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6995”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7744” |
I trimestre 2023 | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 35% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7011”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7747” |
II trimestre 2023 | DL n. 34/2023 (DL Bollette) | 10% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023:- utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “…”- In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “…” |
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