Bonus colonnine per aziende e partite IVA, come richiederlo
Le domande devono essere presentate online dal 15 marzo 2024, con un totale di 70 milioni di euro disponibili, che coprono fino al 40% delle spese ammissibili.
Il Governo ha introdotto il bonus colonnine elettriche, estendendo il beneficio anche alle aziende e ai professionisti. Mette a disposizione 87,5 milioni di euro, con l’agevolazione che copre il 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021 e documentate tramite fatturazione elettronica.
Bonus colonnine elettriche per aziende, come funziona
Il nuovo bonus per favorire l’adozione di auto elettriche è esteso alle aziende e ai professionisti con partita IVA e copre il 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021 e documentate tramite fatturazione elettronica. Questo bonus può essere richiesto online tramite piattaforma Invitalia a partire dalle 12.00 del 15 marzo 2024 fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. Si applica all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica, inclusi costi come l’installazione di colonnine, impianti elettrici, opere edili necessarie e dispositivi di monitoraggio.
Il bonus copre anche le spese per la connessione alla rete elettrica ed i collaudi, fino al 10%. La dotazione finanziaria è di 70 milioni di euro, suddivisi tra aziende e professionisti in base al costo delle infrastrutture di ricarica da acquistare.
Il fondo è riservato per l’acquisto di infrastrutture di ricarica con un valore totale inferiore a 375.000 euro, 8,75 milioni sono destinati a infrastrutture di valore superiore, e gli ulteriori 8,75 milioni sono previsti per i professionisti.
Bonus colonnine elettriche per aziende, a chi sono rivolti
Le agevolazioni sotto forma di bonus per le aziende sono rivolte alle imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Il bonus può essere richiesto anche dai professionisti con partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti:
- presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
- non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dal presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
Come richiedere il bonus colonnine aziende
L’erogazione del bonus colonnine alle aziende è regolamentato dal decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che stabilisce le date chiave per l’avvio della piattaforma gestita da Invitalia: le domande possono essere inviate a partire dal 15 marzo, con scadenza fissata alle 17:00 del 20 giugno 2024.
Le imprese possono inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it, dalle ore 10.00 del 15 marzo e fino alle 17.00 del 20 giugno 2024.
Bonus colonnine regime forfettario
Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro (il volume d’affari è desumibile al rigo VE50 dall’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate). Per accedere alla piattaforma di domanda online, è necessario essere muniti di sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e di una PEC attiva.
Spese ammissibili
Il bonus colonnine elettriche in conto capitale rappresenta il 40% delle spese ammissibili. Per le spese relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica, che comprendono colonnine, impianti elettrici, opere edili necessarie e dispositivi di monitoraggio, i costi massimi ammissibili sono i seguenti:
Per infrastrutture di ricarica in corrente alternata da 7,4 kW a 22 kW, inclusi i seguenti:
- Wallbox con un solo punto di ricarica: Massimo 2.500 € per dispositivo.
- Colonnine con due punti di ricarica: Massimo 8.000 € per singola colonnina.
Per infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- Fino a 50 kW: 1.000 € per kW.
- Oltre 50 kW: Massimo 50.000 € per singola colonnina.
- Oltre 100 kW: Massimo 75.000 € per singola colonnina.
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