Autovelox non omologati ma approvati, decreto che azzera i ricorsi e omologa quelli post 2017
Il nuovo decreto stabilisce che gli autovelox approvati dopo agosto 2017 sono automaticamente omologati, mentre quelli precedenti dovranno essere regolarizzati per restare in funzione.

Le multe da autovelox approvati ma non omologati sono lecite? Quelli approvati dopo agosto 2017 sono considerati automaticamente omologati, mentre quelli precedenti devono essere disattivati fino all’omologazione. Lo stabilisce un decreto ministeriale del Ministero dei Trasporti, segnando un punto di svolta nei ricorsi contro le multe emesse da autovelox approvati ma non omologati.
Cosa dice il Codice della Strada
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento: articolo 142 del Codice della Strada, al comma 6. Morale: i dispositivi devono essere omologati. Non basta che siano approvati.
Autovelox approvati omologati dal 2017
Dopo un periodo di stallo, il Ministero dei Trasporti è arrivato ad un punto di svolta azzerando i ricorsi. Gli autovelox approvati a partire da agosto 2017 sono considerati automaticamente omologati, poiché conformi alle norme sulla taratura. Al contrario, quelli approvati prima di tale data, dovranno essere disattivati fino al completamento dell’omologazione. Questo principio è stabilito da un decreto ministeriale attualmente in fase di consultazione pubblica fino al 24 giugno, dopo il quale potrà essere modificato o pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.
Sanatoria autovelox approvati ma non omologati
Il decreto inoltre prevede una sanatoria per dodici dispositivi conformi al decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017 n. 282 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017, che saranno perciò omologati automaticamente senza ulteriori formalità.
1. Celeritas Mse 2021: decreto dirigenziale n. 401 del 19/08/2024
2. Tutor 3.0: decreto dirigenziale n. 305 del 20/06/2024
3. Vergilius Plus: decreto dirigenziale n. 149 del 27/03/2024
4. Celeritas Mvd 2022: decreto dirigenziale n. 290 del 25/07/2023
5. Vrs Evo 2: decreto dirigenziale n. 271 dell’11/07/2023
6. T-Exspeed: decreto dirigenziale n. 236 del 05/06/2023
7. K53800_Speed: decreto dirigenziale n. 549 del 21/12/2021
8. Tcs-Traffic control system: decreto dirigenziale n. 378 del 09/09/2021
9. Autosc@n Speed: decreto dirigenziale n. 356 del 18/08/2021
10. Celeritas Mvd 2020: decreto dirigenziale n. 349 del 16/08/2021
11. Aguia Red & Speed: decreto dirigenziale n. 48 del 01/03/2021
12. Velocar Red&Speed Evo M: decreto dirigenziale n. 5240 del 31/08/2017
Autovelox non approvati quando il ricorso è ancora possibile
Per capire se il ricorso è ancora possibile, bisogna leggere con attenzione la multa e l’indicazione sul tipo di autovelox utilizzato. Infatti non tutti possono essere omologati in automatico ed in particolare il recente decreto boccia gli autovelox meno recenti, come Autovelox 106, 106 SE e i Tutor di vecchia generazione, che dovranno essere perciò omologati. I produttori avranno sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per presentare domanda di omologazione, integrando la documentazione già inviata.

Se dispongono già di certificazioni conformi ai nuovi requisiti, potranno trasmetterle al Ministero entro 30 giorni. Quest’ultimo si esprimerà entro 60 giorni, rilasciando l’omologazione in caso di verifica positiva.
L’Omologazione dell’autovelox
L’omologazione consiste in una procedura amministrativa (come l’approvazione) e tecnica. Per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico: cioè per dare le multe solo a chi va troppo veloce.
Violazione limiti di velocità, la novità col nuovo Codice della Strada 2025
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6 -bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis.
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