Auto con fermo amministrativo è allarme, trucco per toglierlo
Sfruttando un vuoto normativo, le concessionarie che vendono auto usate possono comprare vetture con ganasce fiscali, ripulirle all’estero, e farle tornare in Italia: parrebbe tutto in regola.
“Compro auto usate, anche se con fermo amministrativo”: molti di voi avranno trovato questo bigliettino sotto il tergicristallo della vettura. Perché c’è chi è interessato ad acquistare macchine bloccate da ganasce fiscali? Andiamo per gradi, e partiamo dal primo passo.
Fermo amministrativo, cos’è
Il fermo amministrativo è un atto con cui le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, Regioni, Stato e altri), tramite i concessionari della riscossione (come l’Agenzia delle entrate-Riscossione), “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri: è il caso di una macchina, e per questo si chiamano anche ganasce fiscali. Obiettivo, riscuotere i crediti non pagati, come una multa da Codice della Strada non versata a un Comune o un bollo auto (tassa di proprietà regionale) non saldato.
Infatti, se il cittadino non paga la cartella esattoriale nei termini di legge, la concessionaria della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (Aci).
Fino a quanto dura il fermo amministrativo
Così, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando l’automobilista non salda il debito e fin quando la concessionaria della riscossione non provvede alla cancellazione del fermo. Il veicolo non può circolare e, anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, anche il nuovo proprietario non può circolare. Inoltre, se il debitore non paga, la concessionaria potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Auto con fermo amministrativo
Importante: la presenza di un fermo amministrativo al PRA inibisce la possibilità di demolire o radiare per esportazione il veicolo. Ma permette la vendita in Italia: questa la chiave.
Grosso modo, stando a indiscrezioni che abbiamo raccolto, il fenomeno è di notevole portata: 3,5 milioni di veicoli bloccati da ganasce. Uno sproposito se si considera un circolante attorno a 40 milioni di auto.
Come si toglie il fermo amministrativo auto
- Il cittadino, dopo aver visto il bigliettino sull’auto con proposta di acquisto, o dopo essersi imbattuto in siti web di concessionarie che comprano macchine anche con ganasce fiscali, contatta il compratore, il commerciante.
- Questi acquista la vettura col fermo amministrativo. Diventa proprietario con rilascio di un Certificato di minivoltura all’interno del PRA italiano. È su carta bianca formato A4, stampato dalla concessionaria che vende auto usate (non valido per la circolazione).
- La rivende all’estero (Bulgaria, Romania, Polonia o altro) dove viene re-immatricolata a nome di un altro proprietario privato.
- Adesso, l’auto ha due proprietari. Ossia il proprietario-commerciante nel PRA italiano e il proprietario nel registro del Paese estero. In questo modo, il telaio è abbinato a due targhe.
- L’auto non resta all’estero (Bulgaria, Romania, Polonia o altro). Oppure addirittura torna a circolare in Italia, guidata da un conducente residente in Italia, attraverso la registrazione al Reve (Registro dei veicoli esteri) di un contratto di noleggio o di comodato d’uso gratuito. È legale: il fermo non consente la radiazione (per demolizione o per esportazione), ma permette la vendita in Italia. In teoria, l’esportazione del veicolo all’estero presupporrebbe la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Presupporrebbe, non obbliga.
- Il creditore (Comune o regione) ha ancora qualche interesse che ci sia il fermo su quell’auto? No. È stata esportata. Al contempo, nessun proprietario italiano pagherà il bollo alla Regione perché la vettura è in esenzione. Infine, l’auto non viene assicurata con la polizza RCA obbligatoria prevista per i mezzi venduti e immatricolati qui da noi.
Multa annullata auto con fermo amministrativo
A conferma che sia tutto lecito, la sentenza della Cassazione del 23 febbraio 2024: viene annullata la multa inflitta dalla Polizia stradale di Pordenone. Gli ermellini hanno dato ragione allo straniero. L‘articolo 100, comma 12, del Codice della Strada, sanziona la circolazione di un veicolo munito di targa non propria o contraffatta. La formula normativa va intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene a un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione. Nel caso di specie, il veicolo risultava invece munito di targhe rilasciate dalla Motorizzazione polacca.
Non solo. La Cassazione ha condannato la Prefettura di Pordenone al pagamento delle spese dell’intero giudizio. Primo grado 1.100 euro, secondo grado 1.600 euro, giudizio di legittimità 1.700 euro. Più accessori di legge e spese generali.
Quale possibile soluzione in futuro?
Forse, il legislatore potrebbe metterci una pezza: una norma che preveda il divieto di minivoltura di un veicolo qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo. Oltretutto, lo straniero, proprietario dell’auto con targa straniera, può concedere l’utilizzo dell’auto a persona fisica o giuridica residente in Italia. Lo consente il Reve, Registro dei veicoli esteri, dove si iscrive il comodato: è ammesso iscrivere al Reve un veicolo con targa straniera, il cui telaio risulti ancora iscritto al PRA italiano e mai radiato. Infatti, non c’è un controllo incrociato fra PRA e Reve, gestiti dall’Aci.
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