Targa prova, la guida completa
Normativa aggiornata che regolamenta la targa prova, chi può richiederla, ambito di utilizzo, chi può guidare, la delega, giorni festivi, chi la rilascia
La targa prova è una targa speciale che viene assegnata a chi ne ha i requisiti, come officine, rivenditori di auto ed altre attività al fine di consentire la circolazione su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, per ragioni di vendita o di allestimento.
TARGA PROVA chi può averla
→ le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita; i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, i loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta.
Sempre però soltanto per gli scopi previsti (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004), nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
→ le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
→ le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi art. 78 CdS e art. 236 Regolamento CdS), i loro rappresentanti, concessionari, commissari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
→ gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per conto proprio.
TARGA PROVA chi può guidare
Durante la circolazione sul veicolo con targa prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti.
Targa prova, delega chi può averla
Il DPR n.229/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, ha introdotto modifiche al DPR n.474/2001 riguardanti l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (targa prova).
Secondo il nuovo testo, il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova rilasciate è limitato a una ogni 5 dipendenti/collaboratori stabili, fino a un massimo di 100 unità. Il rilascio avviene tramite gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), anche attraverso consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le autorizzazioni/targhe hanno validità annuale e non sono rinnovabili dopo 6 mesi dalla scadenza; devono essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza, altrimenti viene segnalata alla polizia stradale per il ritiro. La revoca avviene se vengono meno i requisiti del titolare, e viene gestita dagli UMC.
Le modalità di rilascio, rinnovo e revoca sono definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entro 4 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Inoltre, l’autorizzazione/targa è personale e non trasferibile a terzi; consente la circolazione di un solo veicolo per volta in territorio italiano, a meno di accordi di reciprocità con altri Stati; deve essere portata a bordo del veicolo, e il titolare dell’autorizzazione o un suo delegato devono essere presenti sul veicolo durante la circolazione. La targa prova su un veicolo immatricolato deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo, in modo ben visibile senza oscurare altre targhe.
Veicoli non immatricolati con la targa prova
La circolare 12.666 del 2 maggio 2024 del Ministero delle Infrastrutture chiarisce l’utilizzo della targa prova per veicoli non ancora immatricolati (nuovi di fabbrica o prototipi) e quelli immatricolati in Italia. Questa targa è destinata a condurre test tecnici, sperimentali, o costruttivi, dimostrazioni, trasferimenti, vendite o allestimenti. I beneficiari possono includere commercianti e officine di autoriparazione, senza necessariamente avere un rapporto con le case automobilistiche, e sono ammesse le vendite online.
Tra le precisazioni del Ministero va specificato che i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza o i valichi di confine solo con il foglio di via della Motorizzazione. La targa prova infatti è valida solo per la circolazione in Italia, a meno che non esistano accordi di reciprocità con Germania, Austria, Svizzera e San Marino. In tal caso, i veicoli immatricolati all’estero possono circolare in Italia con la targa prova rilasciata dall’autorità estera.
Ogni targa ha validità di un anno e viene revocata se non rinnovata entro sei mesi dalla scadenza. Ogni cinque addetti, considerando ogni ramo di attività o sede, si ha diritto a una targa prova, fino a un massimo di cento in totale. È possibile utilizzare la targa anche su veicoli con revisione scaduta, e per i danni causati dal veicolo in circolazione, anche se immatricolato, risponde l’assicurazione associata alla targa prova.
Circolazione nei giorni festivi
I veicoli muniti di targa “prova” possono liberamente circolare in qualsiasi giorno della settimana, anche nei giorni festivi, senza limitazioni per le festività, purché sia garantita la finalità che lega il titolare dell’autorizzazione, alla circolazione di prova, con quel veicolo.
Chi la rilascia
La targa prova e l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ha validità annuale, ovvero l’anno di validità decorre dalla data del rilascio dell’autorizzazione sino al corrispondente giorno dell’anno successivo (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/51764/105/20/3 del 1° febbraio 1995).
Targa prova estero
Le targhe prova rilasciate da Paesi stranieri sono valide solo se espressamente riconosciute sulla base di convenzioni di reciprocità (attualmente le targhe prova rilasciate dall’Austria, Germania e Repubblica di S. Marino sono valide ai fini della circolazione in Italia, come richiamato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004).
Devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazionale i veicoli provenienti dalla Germania muniti delle “targhe temporanee” (c.d. targhe gialle) che dal 1° gennaio 1998 hanno sostituito le “targhe rosse per uso singolo”, destinate agli utenti privati (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004).
Targa prova su veicolo non revisionato
Non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura non revisionata fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della violazione prevista dall’art. 80, comma 14, CdS (e dell’applicazione della correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che nessuna norma del CdS autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato (vedasi Cassazione Civile, Sez. VI, 20.11.2013, n. 26074).
Targa prova su veicoli eccezionali
Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale (di cui all’art. 13, comma 2, punto B, lettera a, del Regolamento CdS) viene rilasciata un’autorizzazione che deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli. La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova (vedasi direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4214/RU del 10 settembre 2014).
Altra documentazione relativamente alla targa prova
→ DPR n. 229/2023 regolamento sulla targa prova
→ Circolare Ministro dei Trasporti (2024)
→ Leggi anche DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474 sulla Targa PROVA
→ GAZZETTA UFFICIALE con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2001, n. 474. Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
→ Sentenza della Cassazione del 2020 a seguito di un incidente mortale.
→ MINISTERO INTERNO MARZO 2018 TARGA PROVA NON SU AUTO IMMATRICOLATE
→ Circolare Ministero dell’Interno (2008)
→ Impiego su auto immatricolate non è legale?
→ Sentenza tribunale di Vicenza
→ Solo su auto nuove? Ma come è possibile, discussione sul forum
→ Tutte le notizie aggiornate sulla targa prova
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