Tagliando assicurazione, nuove regole e copia certificato assicurazione
Con la dematerializzazione dei documenti il tagliando dell'assicurazione non è più obbligatorio. Le Forze dell'Ordine verificano la validità dell'assicurazione con un controllo on line sulla banca dati. Ma c'è un caso nel quale potrebbe essere richiesta la copia cartacea o digitale del certificato di assicurazione.
Il vecchio contrassegno assicurativo in forma cartacea come lo ricordano un pò tutti non c’è più dal 2015: oggi la verifica della copertura assicurativa viene effettuata dalle Forze dell’Ordine direttamente on line con il numero di targa dell’auto durante i controlli strade italiane. Cosa bisogna avere a bordo dell’auto? Si può viaggare senza alcun documento dell’assicurazione purché rinnovata?
Attenzione perché non è proprio cosi: spieghiamo perché è sempre consigliato portare a bordo dell’auto una copia del certificato assicurativo in corso di validità (vedi come è fatto in fondo articolo)
L’art. 180 CDS ed esibizione documento assicurativo, certificato assicurazione / polizza
L’art. 180 del codice della strada stabilisce i documenti necessari alla circolazione e stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore devono avere con se questi documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo o documento sostitutivo come “foglio rosa” od altro.
c) il certificato di assicurazione
Forze dell’Ordine e controllo assicurazione on line
L’esistenza di una copertura assicurativa può in realtà essere verificata in tempo reale dalle Forze dell’Ordine mediante un collegamento telematico alla banca dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (istituita dall’art.1 c.1 lettera c) del decreto interministeriale n.110 del 9.8.2013).
Cosa possono richiedere le Forze dell’Ordine ad un controllo su strada? Se Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza hanno la possibilità di controllare on line la scadenza dell’assicurazione attraverso un collegamento telematico possono richiedere altri documenti attestanti l’esistenza della copertura assicurativa? E’ necessario avere con se la ricevuta di pagamento, la copia del certificato dell’assicurazione pagata?
Validità assicurazione: ricerca d’ufficio “imposta” alle Forze dell’Ordine
Un aggiornamento della normativa al riguardo (art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183) ha riformulato il testo dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 che attualmente recita: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato“.
Forze dell’Ordine e P.A. (Polizia Municipale) devono quindi provvedere autonomamente con una ricerca d’ufficio alla verifica della copertura assicurativa.
BANCA DATI ASSICURAZIONI L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consente alle Forze dell’Ordine di sapere in tempo reale chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione. Anche pochi minuti dopo la stipula del contratto, è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori.
Ogni volta che viene stipulata una nuova polizza o effettuato un rinnovo, infatti la compagnia di assicurazione invia le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall’ANIA e denominata Sita, dalla quale poi confluiscono nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati di tutti i veicoli immatricolati in Italia.
La copia del certificato assicurativo cartaceo o digitale può essere richiesta dalle Forze dell’Ordine?
Attenzione! In base a quanto detto c’è un caso nel quale le Forze dell’Ordine possono richiedere copia del certificato assicurativo in forma cartacea o digitale: quando non sono in grado di effettuare un controllo on line dalla banca dati e viene da loro dimostrata l’impossibilità reale di problemi di accesso agli archivi per verificare la validità della copertura assicurativa. E’ questo il caso nel quale può venire richiesto l’esibizione di una copia originale del certificato assicurativo o la visione di una copia digitale salvata su uno smartphone o computer portatile.
Sanzioni per mancata esibizione documenti assicurativi
In questo, se si viene fermati e siamo sprovvisti della copia del certificato asssicurativo possiamo essere sottoposti a sanzioni per violazione dell’articolo 180 CDS c.1 e c.7, ovverto per non aver esibito copia del documento valido (mancanza momentanea di documenti): si è passibili di una multa di 85,50€, sanzione che diventa 42€ in misura ridotta se pagata entro i 60 gg ed ulteriore riduzione del 30% se pagata entro i 5 gg a 29,40€.
Seconda sanzione di 867€ per mancata esibizione certificato assicurativo oltre i 30 giorni
Il documento assicurativo va comunque mostrato successivamente entro max 30 giorni altrimenti scatta una seconda sanzione ben più pesante per violazione CDS art. 180 c8: 867,00€ per inottemperanza all’invito di presentare documenti o fornire informazioni (diventano 301,70 se pagata entro 5 gg e 431€ entro i 60 gg).
CONSIGLIO E’ sempre consigliato portare con se in auto una copia del certificato assicurativo per esibirlo qualora venga richiesto in formato cartaceo o anche in formato digitale: così si è in regola al 100%.
Il certificato assicurativo va esibito in caso di incidente ed è necessario per la compilazione del modulo CID, per la constatazione amichevole del sinistro, dal quale prelevare anche le informazioni dell’assicurazione e numero di polizza.
Così come è consigliato lasciare a casa la copia originale del vecchio CDP, ovvero il certificato di possesso dell’auto che dalla fine dello scorso anno è stato dematerializzato ed è solo in formato digitale CDPD.
CONTRASSEGNO ASSICURATIVO – Il contrassegno assicurativo era quel tagliando cartaceo che certificava la validità dell’assicurazione (fino alla data di scadenza indicata) per la responsabilità civile e dimostrava di essere in regola con i pagamenti; conteneva, infatti, gli estremi della polizza: il nome e il marchio della compagnia, il numero di targa e il tipo di veicolo.
Non c’è più l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione che le compagnie non emettono più dal 2015.
VEICOLI NON ASSICURATI – Chi circola sulle strade italiana senza stipulare una polizza per la responsabilità civile auto commette un illecito (art. 193 del Codice della Strada) e rischia una multa che va da un minimo di 841 a un massimo di 3.287 euro. L’agente di polizia che accerta il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione dispone il sequestro del veicolo che viene poi prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio con apposito carro attrezzi.
COSA SERVE ALL’ESTERO – Per circolare nei paesi dell’Unione Europea (oltre ad Andorra, Svizzera e Serbia) sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, mentre nei paesi extra UE continuerà ad essere obbligatoria la carta verde.
FALSIFICAZIONE TAGLIANDO ASSICURATIVO – I vecchi tagliandi di carta delle assicurazioni erano più facili da falsificare e non essendovi la possibilità di un controllo in tempo reale c’erano diversi casi di automobilisti che giravano con tagliandi contraffatti. Anche per questo motivo la compravendita di contrassegni falsi è stato un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese. Di conseguenza era molto più elevato anche il numero di veicoli che circolavano senza regolare copertura: secondo una stima dell’ANIA, nel 2014 circa 3.900.000 veicoli (pari all’8,7% del totale) viaggiavano in Italia senza assicurazione.
Con i controlli elettronici le Forze dell’Ordine individuano facilmente chi viaggi sprovvisto di copertura assicurativa.