Bollo auto primo pagamento, la data quando scade
Scadenza primo bollo auto, quando va pagato e i termini per il pagamento della tassa automobilistica in Italia su auto nuove di prima immatricolazione.
La scadenza per il pagamento del bollo auto è determinata in base a criteri stabiliti dalle normative. Questa tassa è disciplinata nel D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (“Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”). L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 inoltre ha modificato il comma 29º dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Scadenza primo bollo auto
Per determinare la scadenza del primo bollo auto da pagare si consiglia, quando si acquista un’auto, sia nuova che usata, di determinare correttamente sia gli importi ma anche le scadenze da rispettare, al fine del corretto adempimento dell’obbligo tributario (è possibile, ad esempio, avvalersi del C.A.T.A. Centro Assistenza Tasse Automobilistiche, gestito da ACI in nome e per conto della Regione Lazio, ai recapiti sopra indicati).
Esaminiamo i casi del pagamento in caso di primo acquisto, veicolo nuovo o in esenzione
1. ACQUISTO VEICOLO NUOVO O DI UN VEICOLO SOGGETTO IN PRECEDENZA A ESENZIONE O SOSPENSIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO
La scadenza del primo bollo è variabile e dipende da vari elementi:
– Data di immatricolazione o di uscita da un regime di esenzione o sospensione
– Tipo di veicolo interessato
– Potenza
Il primo pagamento di un veicolo nuovo o di un veicolo usato soggetto in precedenza ad un regime di esenzione o di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, deve essere eseguito:
- entro la fine del mese dell’immatricolazione, nel caso di veicolo nuovo;
- entro la fine del mese di fuoriuscita dal regime di esenzione o sospensione, nel caso di acquisto di un veicolo usato.
- Se la data di cui alle lettere a) e b) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo. In ogni caso, il mese in cui ricade la data di cui alle lettere a) e b) deve essere pagato per intero (anche nel caso limite che le date di cui trattasi, ricadano nell’ultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione civile. La data di fuoriuscita dal citato regime di esenzione o sospensione, si rileva dalla data dell’evento (compravendita del veicolo) trascritta al PRA.
CALCOLO PAGAMENTO (MESI) BOLLO AUTO
Il calcolo dei mesi per il pagamento della tassa automobilistica non può essere mai superiore a 12 e dovrà avvenire come segue:
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, con potenza effettiva superiore a 35 KW (o a 47 CV), il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre, immediatamente successivi agli 8 mesi predetti;
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, con potenza effettiva fino a 35 KW (o a 47 CV) e per tutti i motoveicoli, il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti;
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, ad uso “locazione senza conducente” o di proprietà delle Società di leasing, per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, l’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivi; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; è vietato il pagamento per un solo mese;
- per gli automezzi pesanti (peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 t), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, l’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successivi; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; è vietato il pagamento per un solo mese; v. per le roulottes ed altri veicoli soggetti a tassa fissa annua, il primo pagamento va eseguito versando l’intero importo fisso annuo, che avrà validità dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.
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