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Attenzione alla comunicazione del testimone in un incidente stradale

Se i testimoni non sono identificati all'istante nel luogo del sinistro, non avranno alcun valore in un futuro processo

Vi parliamo dell’importanza della comunicazione del testimone di un incidente.
La maggior parte delle persone, quando è coinvolta in un incidente stradale, entra nel panico e di dimentica che da quel preciso momento inizierà l’iter per il risarcimento dei danni, subiti dalle persone o dalle cose coinvolte nel sinistro.

Il panico, spesso, è dovuto a fattori che nulla centrano con l’incidente e, di norma, il maggior disagio è dato dallo stesso timore di sbagliare la compilazione del così detto modulo di constatazione amichevole.
Non è certo questo il luogo in cui spiegare come si compila il vecchio “modello blu” se si è coinvolti in un incidente stradale ma, per quanto di interesse, mi preme segnalare una recente modifica normativa che incide in maniera significativa sull’argomento.

La legge n. 124 del 04.08.2017, infatti, ha previsto come in caso di incidente con soli danni a cose (ergo non per gli incidenti nei quali qualcuno si è fatto male) i testimoni devono:

  1. essere identificati nella denuncia di sinistro (nel modulo di constatazione amichevole);
  2. ovvero essere identificati nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione (se non si compila il modulo si dovranno identificare i testimoni nella denuncia di sinistro che si fa alla propria assicurazione, ricordo che già l’articolo 1913 del codice civile prevede un termine di tre giorni per la denuncia);
  3. ovvero essere identificati entro 60 giorni dalla richiesta scritta proposta dalla propria compagnia di assicurazioni (le compagnie, quindi, potranno chiedere al proprio assicurato se erano presenti altre persone nel luogo del sinistro).

Se i testimoni non saranno identificati, in uno dei modi precedentemente descritti, le testimonianze di queste persone, anche se erano effettivamente presenti nel luogo del sinistro, non avranno alcun valore in un futuro processo. 

Prestate attenzione, quindi, ed indicate tutti i testimoni presenti già nell’apposito spazio del modulo di constatazione amichevole, altrimenti si corre il rischio di passare dalla parte della ragione a quella del torto. Nei moduli che vi vengono consegnati, di norma, dal vostro assicuratore c’è un’apposito spazio nel quale indicare le generalità dei testimoni.
Quando compilate il modulo non siate superficiali e compilatelo in ogni sua parte; evitate assolutamente, inoltre, di rinviare la firma dello stesso ad un momento successivo, magari perché avete fretta. Non è infrequente, infatti, che il responsabile del sinistro inizialmente sia d’accordo su tutto e, il giorno dopo, inizi a vantare ragioni che non ha.

 






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