Macchinette e microcar, le regole da conoscere sui quadricicli leggeri
Regole microcar. Tutte le normative del Codice della Strada da conoscere per poter utilizzare i quadricicli leggeri e pesanti, compreso bolli e revisione periodica.
Per molti guidatori, la prima esperienza al volante avviene su un quadriciclo leggero, ma non solo. Tanti riconoscono e sfruttano le piccole dimensioni di questi veicoli per districarsi nel traffico cittadino oppure per risparmio. Si tratta di una categoria di veicoli nata attorno agli anni 60/70, in voga dalla fine degli 80, con lo scopo di ridurre i costi di mantenimento, produzione e consumi. In tempi più recenti sono conosciute come microcar, ed appartengono alla ristretta fascia di veicoli che si possono guidare prima della maggiore età. Come qualsiasi altro veicolo marciante, sono regolamentate dal Codice della Strada e dalle direttive europee. Vediamo quindi quali sono le definizioni e le regole delle microcar.
Classificazione macchinette e microcar, quadricicli leggeri
In base alle categorie internazionali le microcar rientrano nella categoria dei ciclomotori ed i motocicli. Questi sono classificati in sette differenti categorie.
– L1e: veicoli a due ruote con cilindrata che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h, altrimenti conosciuto come il “cinquantino”.
– L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc. La cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h.
– L3e: veicoli a due ruote la cui cilindrata supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h.
– L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale, di cilindrata superiore ai 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h (ad esempio un sidecar).
– L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale, cilindrata oltre i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h.
– L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici. Velocità massima è inferiore a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata. Oppure la cui potenza è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori.
– L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e. La massa a vuoto è inferiore a 400 kg, 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici). La potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW (quadricicli pesanti).
Le categorie interessanti per l’argomento corrente sono le L2e ed L6e per quanto riguarda i quadricicli leggeri. Le definizioni L5e ed L7e invece saranno utili per capire meglio i quadricicli pesanti.
Quadriciclo leggero
Un punto importante è la differenza fra “quadriciclo leggero” e “quadriciclo pesante”, in quanto differenziano anche le leggi che le riguardano. I quadricicli leggeri , differiscono per prima cosa nella massa per l’appunto. Obbligatoriamente inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici. Importanti anche le limitazioni della potenza e cilindrata, con la potenza massima fino a 6 kW. La cilindrata massima è di 50 cc per i motori a benzina, oppure 500 cc per i motori diesel. Infine la limitazione della velocità a 45 km/h.
L’intento è quello di fornire ciclomotori lievemente più sicuri dei classici “cinquantini” a due ruote, mantenendo comunque velocità e peso al minimo di legge. Questi due fattori sono i più significativi nel caso di un eventuale impatto. Inoltre alla protezione dei passeggeri, ci sono una carrozzeria in vetroresina e telaio tubolare . Questo ed il prezzo le rendono appetibili per molti giovani, ed i loro genitori, alla ricerca di mezzi economici e sicuri per cominciare a guidare.
Quadriciclo pesante
I quadricicli pesanti invece, a seconda del loro utilizzo hanno limiti differenti. Per il trasporto di persone, la massa è regolamentata a un limite massimo di 400kg, con capacità di carico massima non superiore ai 200 kg. Per il trasporto di merci, la massa a vuoto ha come limite massimo 550kg, con una capacità di carico massima non superiore ai 1000 kg. Nel calcolo della massa non è compreso il peso delle batterie per i mezzi dotati di motore elettrico. In questo caso il limite di velocità è ad 80 km/h.
Questi mezzi sono di grande utilità per servizi nelle zone dove mezzi più pesanti sarebbero difficili o costosi da operare. Facendo leva sulle dimensioni, consumi e costi di operazione, i quadricicli pesanti sono opzioni migliori rispetto ad altri mezzi in alcune circostante. Sono più potenti delle microcar leggere, definendo cosi le step intermedio.
Regole sulle microcar, chi può guidarle
Poiché i quadricicli leggeri vengono paragonati a dei ciclomotori di cilindrata 50 dall’Art. 53 del C.d.S., per poterli guidare basta la patente AM (o superiore). Ovvero il documento di guida conseguibile in Italia, dai 14 anni sostenendo l’esame del “patentino” alla motorizzazione.
Per quanto riguarda invece i quadricicli pesanti, è necessaria la patente B1. Per poterla conseguire è necessario aver compiuto i 16 anni di età. Come tutte le altre patenti, richiede determinati requisiti psicofisici e morali, oltre a dover superare un esame di idoneità sia teorico sia pratico.
Sicurezza
Una delle regole sulle microcar è la cintura di sicurezza. Come in qualsiasi altro veicolo che ne sia dotato, è obbligatorio indossarla da prima che si accenda il motore. Da tenere allacciata fiino al momento in cui non si spegne il motore.
A differenza dei ciclomotori a cui spesso viene paragonata, la microcar non richiede l’uso del casco, poiché si tratta di un abitacolo chiuso.
Importanti invece le norme di sicurezza per i passeggeri, poiché la legge prevede che non se ne possano trasportare fino al compimento dei 16 anni. Inoltre va considera che il numero di passeggeri che è possibile trasportare, è strettamente legato al numero di sedili omologati. Quindi è severamente vietato viaggiare in sovrannumero rispetto a quanto dice il libretto.
La manutenzione del mezzo è tanto importante quanto lo è per un’auto normale. Assicurarsi che i fattori volti alla sicurezza del mezzo, come telaio, impianto frenante ed i sistemi di sicurezza, siano in buono stato.
Assicurazione e revisione
Anche una microcar, nonostante la bassa potenza del motore, deve essere regolarmente assicurata e ciò comporta il pagamento di premio periodico dell’assicurazione.
L’assicurazione auto minicar è una speciale RC moto con alcune differenze. La RC per scooter 50 standard non è sufficiente per essere in regola. Serve infatti una polizza per microcar 50 che copra anche eventuali danni al passeggero. Per fare l’assicurazione minicar, esattamente come accade per le altre tipologie di veicoli, bisogna comunicare i dati relativi al veicolo, come data di immatricolazione, tipologia e modello con allestimento, cilindrata, potenza e peso. Inoltre serviranno anche le informazioni relative a chi stipula l’assicurazione: età, residenza e classe di merito. Il prezzo medio si aggira attorno ai €200.
Revisione e bollo sulle microcar
Anche le microcar hanno bisogno di una regolare manutenzione, con il primo tagliando da effettuare dopo i primi 500 km, mentre i successivi dopo ogni 5.000 km. La revisione è obbligatoria dopo 4 anni dall’acquisto, poi ogni 2 anni. I vantaggi riguardano l’esenzione del pagamento per le zone a traffico limitato, riducendo così le spese per i proprietari microcar. Differente invece la questione del bollo, poiché le microcar ne sono esenti ma pagano una tassa di circolazione in base alla Regione di appartenenza.
REGIONE | IMPORTO BOLLO MICROCAR (fino a 50 cc) |
Valle d’Aosta | 50 € |
Piemonte | 50 € |
Lombardia | Esenti |
Provincia Autonoma di Bolzano | Esenti |
Provincia Autonoma di Trento | Esenti |
Veneto | 50 € |
Friuli Venezia Giulia | 50 € |
Emilia Romagna | 50 € |
Liguria | 55 € |
Toscana | 57,75 € |
Umbria | 50 € |
Marche | 50 € |
Lazio | 55 € |
Abruzzo | 60,50 € |
Molise | 50 € |
Campania | 60,50 € |
Basilicata | 50 € |
Puglia | 50 € |
Calabria | 50 € |
Sicilia | 50 € |
Sardegna | 50 € |
L’elaborazione delle microcar
Case costruttrici e buonsenso suggeriscono di non apportare modifiche alle microcar. Poiché sono concepite per non superare determinati limiti di velocità, se si elaborassero motore e ciclistica, si rischierebbe di rovinare il bilanciamento e la stabilità del mezzo. Spesso si sente di diaframmi rimossi, corsa dell’acceleratore allungata e rapporti diversi; microcar da 90 km/h con telai tubolari fragili che si rompono anche colpendo malamente una buca. Chi altera o modifica il motore in modo che possa superare i limiti di cilindrata o di velocità massima, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Se a modificarli è il commerciante o il produttore, è previsto, invece, il sequestro e la confisca dei veicoli alterati.
Bisogna considerare, inoltre, che la microcar truccata diventa, per la legge, un motoveicolo e, quindi, il conducente deve avere la patente di guida (almeno A1 o A). Il minore che la conduce, perciò, solo con il patentino, può essere incriminato anche per il reato di guida senza patente. In tale caso, sanzioni amministrative per l’incauto affidamento del veicolo al minore senza patente sono previste anche per chi ne è proprietario.
Non c’è nulla di sbagliato nella personalizzazione del proprio veicolo, specialmente se nell’estetica o nei limite del legale. Ma rischiare la sicurezza della propria microcar, mette in pericolo guidatore , passeggero e gli altri utenti della strada.