Patente revocata, la Corte Costituzionale ha affermato che si può guidare
In virtù dell'entrata in vigore della nuova sentenza numero 116 del 2 luglio 2024, emessa dalla Corte Costituzionale, adesso guidare con la patente revocata non costituisce reato
Guidare con la patente revocata non costituisce reato. Così si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza numero 116 del 2 luglio 2024. Ma resta comunque in vigore la sanzione (pesante) posta in essere dal Codice della Strada.
La nuova sentenza della Corte Costituzione dichiara che guidare con la patente revocata non è reato
La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza – numero 116 del 2 luglio 2024 – secondo la quale è possibile guidare con la patente revocata in quanto non costituisce un reato. Inoltre ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 73 codice antimafia, in cui è reato per la persona la quale:
“sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada”
Questa decisione è arrivata subito dopo che il tribunale di Nuoro ha posto in essere, nell’ambito di un giudizio, un caso specifico nei riguardi di una persona. Quest’ultima infatti è stata accusata di aver guidato senza essere in possesso della patente in quanto revocata. In sintesi, era stata precedentemente sospesa per guida in stato di ebbrezza.
A seguito di questa nuova sentenza emessa pochi giorni fa ci saranno dunque dei cambiamenti. Nello specifico, sebbene guidare con la patente revocata non sarà più un reato, le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada restano comunque in vigore, e prevedono multe che vanno dai 2.257 ai 9.032 euro.
Cosa dice la sentenza 116 del 2 luglio 2024
La sentenza numero 116 emessa il 2 luglio 2024 ha dichiarato testuali parole:
“La Corte costituzionale (sentenza n. 116) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
Il Tribunale di Nuoro ha sollevato la questione nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, dalla misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, cod. antimafia) imputata del reato di cui all’art. 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 25 Cost., affermando che la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada (nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo.
La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità penale cosiddetta d’autore. Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcuna giustificazione, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, può ascriversi a un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).
In conclusione, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa”.
Cosa prevede il Codice della Strada
Prima dell’entrata in vigore della sentenza numero 116, guidare con patente revocata in Italia era un reato grave. Per quanto concerne le sanzioni amministrative – che come affermato poc’anzi restano comunque in vigore – sono le seguenti:
- Una multa che ammonta dai 2.046 ai 8.186 euro. L’importo esatto viene determinato in base al tipo di veicolo guidato e alle precedenti infrazioni del conducente.
- Il veicolo verrà sequestrato per 3 mesi.
- Il periodo di revoca della patente può variare da sei mesi a due anni, a seconda del motivo della revoca.
L’ art. 219 del Codice della Strada, in merito alla revoca della patente di guida, recita le seguenti parole:
“2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche’ quello disposto ai sensi dell’art. 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e’ atto definitivo.
3-bis. L’interessato non puo’ conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e’ divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e’ disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e’ possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ((, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222)).
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.”