Cinture di sicurezza in auto: multe e deroghe
Le cinture di sicurezza in auto sono sempre obbligatorie per tutti i passeggeri e sono fondamentali per l’incolumità in caso d’incidente. La legge prevede anche delle deroghe.
Le cinture di sicurezza sono dispositivi passivi che proteggono conducente e passeggeri durante gli incidenti stradali o frenate improvvise, riducendo il rischio di lesioni gravi o mortali. Trattengono il corpo dei passeggeri al sedile, evitando movimenti improvvisi e impatti. È responsabilità del conducente verificare regolarmente lo stato e il funzionamento delle cinture, che devono essere omologate per garantire la loro efficacia salvavita. Le cinture di sicurezza rientrano tra gli equipaggiamenti obbligatori.
Cosa dice il Codice della Strada
L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza per il conducente e i passeggeri dei veicoli delle categorie L6e, M1, N1, N2 e N3 muniti di cinture. Questo obbligo è stato introdotto nel 1989 e successivamente esteso a tutti i tipi di veicoli e a tutti i passeggeri. La violazione di questo obbligo comporta multe da 83 a 332 euro e perdita di punti sulla patente per il conducente, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 60 giorni.
L’obbligo di usarle
L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei veicoli che ne sono dotati, inclusi quelli delle categorie L6e, M1, N1, N2 e N3. Questa normativa è entrata in vigore nel 1989, inizialmente per le auto e solo per il conducente e il passeggero anteriore. Successivamente, l’obbligo è stato esteso a tutti i tipi di veicoli e a tutti i passeggeri. La violazione di questa normativa comporta sanzioni come multe e la perdita di punti sulla patente, soprattutto se il conducente non le indossa.
Nello specifico l’articolo 172 del Codice della Strada elenca le categorie di veicoli in cui è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza. Queste categorie includono:
- L6e: ciclomotori a quattro ruote, o quadricicli leggeri, con una massa a vuoto pari o inferiore a 350 kg, una velocità massima di 45 km/h e una cilindrata massima di 50 cm3 (o una potenza massima di 4 KW nel caso di motore elettrico).
- M1, M2 e M3: veicoli con quattro ruote e almeno 4 posti a sedere, destinati al trasporto di persone.
- N1, N2 e N3: veicoli con quattro ruote destinati al trasporto di merci.
Inoltre, l’articolo stabilisce che i bambini con un’altezza inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini (seggiolini), anziché con le cinture di sicurezza. Questo sistema deve essere adeguato e conforme al peso del bambino. In ogni caso nella maggior parte delle volte le cinture di sicurezza vengono comunque utilizzate per fissare il sistema di ritenuta per bambini al sedile.
Multa cinture di sicurezza
In caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, si applica una sanzione amministrativa che va da 83 a 332 euro. Se il mancato uso riguarda un minore, la violazione è attribuita al conducente o, se presente, a chi è responsabile della sorveglianza del minore. Se il conducente commette la stessa violazione due volte in due anni, può essere sospeso dalla guida per un periodo che va da 15 a 60 giorni.
Chi altera o ostacola il corretto funzionamento delle cinture di sicurezza deve pagare una multa da 41 a 167 euro. Inoltre, chi commercializza, importa o produce dispositivi di ritenuta non omologati è soggetto a una sanzione pecuniaria che varia da 866 a 3.464 euro.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, il conducente che viola questa norma perde 5 punti e se la violazione è commessa da un passeggero, il conducente non riceve questa sanzione. In ogni caso resta confermato il principio che il guidatore deve insistere affinché i passeggeri a bordo indossino la cintura di sicurezza e, se essi rifiutano, il conducente è tenuto a non farli salire a bordo.
Deroghe cinture di sicurezza
La normativa prevede alcune esenzioni dall’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Le esenzioni sono principalmente legate a situazioni di emergenza, professionale o fisico-sanitarie:
- Appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale durante servizi di emergenza.
- Conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di emergenza.
- Conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto rifiuti e veicoli a uso speciale impiegati in attività di igiene ambientale in zone abitate e industriali.
- Appartenenti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte.
- Istruttori di guida che accompagnano aspiranti candidati alla patente con foglio rosa.
- Persone con patologie o condizioni fisiche che rendono pericoloso l’uso delle cinture, con certificazione medica.
- Donne in gravidanza con certificato del ginecologo che attesta rischi particolari legati all’uso delle cinture.
- Passeggeri di veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e circolanti in zone urbane.
- Appartenenti alle forze armate durante attività istituzionali in situazioni di emergenza.
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