Rottamare auto con fermo amministrativo, quando è possibile
Cancellare il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con il fermo amministrativo non è sempre possibile, ma in alcuni casi si può radiare il veicolo anche con il vincolo
Può capitare e proprio in occasione della richiesta di demolizione di un veicolo, di accorgersi che sullo stesso risulti iscritta una misura che ne determina l’inutilizzabilità “cd fermo amministrativo”. E’ possibile rottamare un’auto con fermo amministrativo? Va principalmente chiarito che il fermo amministrativo è un provvedimento solitamente emesso dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione che impedisce la circolazione, la vendita e la radiazione del veicolo. Per radiazione si intende la (cancellazione) del veicolo dal PRA ovvero dal Registro Pubblico Automobilistico, che è il registro istituito sin dal 1927 al fine di eliminare incertezze sulla proprietà dei veicoli e su chi vanta diritti reali di garanzia sugli stessi. Il veicolo radiato è demolito presso un autodemolitore che provvede a smaltire il veicolo in conformità alle normative vigenti.
ll fermo amministrativo è una misura posta in essere per il recupero dei crediti, che può essere applicata a un veicolo di proprietà di un debitore che non ha pagato un debito nei tempi previsti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, o altri enti pubblici preposti alla riscossione, possono iscrivere (al PRA) il fermo amministrativo sul veicolo del debitore, impedendone la circolazione e la vendita.
Rottamare auto con fermo amministrativo è possibile?
Il MEF (Ministero Economia e Finanze) ha disposto che i veicoli su cui grava un fermo amministrativo non possono essere rottamati se non viene cancellato preventivamente il fermo amministrativo. In linea generale, quindi, la risposta è no, non è possibile radiare un’auto con fermo amministrativo, finché quest’ultimo non viene cancellato.
Esistono tuttavia alcune eccezioni a questa regola. Ad esempio, è possibile radiare un’auto con fermo amministrativo nei seguenti casi:
- Il veicolo è stato distrutto a seguito di un evento eccezionale, come un incidente, un incendio o una calamità naturale. In questo caso, il proprietario del veicolo dovrà presentare al PRA una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti che hanno constatato l’evento.
- Il veicolo è stato sequestrato dall’autorità giudiziaria. In questo caso, la radiazione potrà essere effettuata solo su richiesta dell’autorità giudiziaria.
- Il veicolo è stato confiscato dall’autorità amministrativa. In questo caso, la radiazione potrà essere effettuata solo su richiesta dell’autorità amministrativa.
- Certificato di rottamazione con data precedente all’iscrizione del fermo amministrativo.
- Nulla osta alla demolizione dello stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo.
In tutti gli altri casi, sarà necessario cancellare preventivamente il fermo amministrativo prima di poter procedere alla radiazione del veicolo. Per poter circolare, vendere o radiare un veicolo con fermo amministrativo, è necessario cancellare il vincolo. Per farlo, il proprietario del veicolo deve pagare il debito per cui è stato iscritto il fermo. Una volta effettuato il pagamento, il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione del fermo. Si segnala che per poter circolare è possibile per il contribuente ottenere un piano di rateizzazione e pagata la prima rata, ottenere la sospensione del fermo amministrativo che sarà però cancellato solo con il saldo del piano rateale.
Una volta cancellato il fermo amministrativo, il proprietario del veicolo potrà procedere alla radiazione del veicolo. Per farlo, dovrà recarsi presso un’agenzia della Motorizzazione Civile e presentare i seguenti documenti:
- Carta di circolazione
- Certificato di proprietà
- Modello TT2119 compilato e firmato
- Bollo auto pagato