Assicurazione incendio, copertura danni e responsabilità
Cosa succede quando un'auto va a fuoco, i danni provocati da un'auto incendiata, responsabilità civile verso terzi, la copertura assicurativa, chi paga i danni e quali.
Auto incendiate in sosta, vetture che vanno a fuoco inspiegabilmente sia a benzina, diesel o elettriche, su strada aperta al pubblico, all’interno di una proprietà privata o presso un’autorimessa pubblica.
L’incendio di un’autovettura oltre ai danni sulla stessa provoca danni a terzi, ad altre automobili parcheggiate vicino ad immobili o cose. In questo articolo cerchiamo di capire qual è la copertura assicurativa che risarcisce i danni in caso di incendio di un’autovettura.
Auto incendiata, perché l’auto prende fuoco
Di solito, gli incendi delle automobili sono causati da uno o più fattori, come un guasto meccanico, un cortocircuito elettrico, una perdita di liquido infiammabile, un incidente stradale o persino un atto doloso come l’incendio doloso.
Danni provocati da un’auto incendiata
L’incendio di un’automobile in sosta sulla pubblica via può danneggiare anche i veicoli che si trovano ad essa vicini o immobili situati nelle vicinanze, situazione che si può verificare anche all’interno di un box privato, di terzi o pubblico.
L’assicurazione RC copre i danni da incendio?
In caso di un’auto parcheggiata che prende fuoco chi paga i danni? Quali danni copre l’assicurazione RC e quale quella “incendio”? Secondo lo studio legale GIANBRONE emerge questo.
Auto incendiata in sosta chi paga i danni?
È fondamentale stabilire se la sosta rientri nel concetto di circolazione ai fini dell’applicazione dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni per determinare la possibilità di richiedere un risarcimento danni. Se la sosta viene considerata come parte della circolazione, la compagnia assicurativa sarà tenuta a risarcire i danni. In caso contrario, il caso sarà inquadrato nella responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del Codice Civile. In tale situazione, il proprietario del veicolo sarà responsabile per il risarcimento dei danni e non potrà fare affidamento sull’assicurazione RC.
Prima di analizzare le decisioni della giurisprudenza di legittimità su questo argomento, è necessario fare una precisazione ulteriore. Se l’incendio è doloso, le conseguenze dannose non possono essere attribuite causalmente alla circolazione. Di conseguenza, l’assicuratore per la responsabilità civile non sarà responsabile nell’azione diretta da parte dei terzi danneggiati. Più complesso è invece il caso in cui l’incendio si sia verificato indipendentemente da un intervento doloso di terzi.
In passato, la Corte Suprema ha affermato che l’incendio causato da un veicolo è collegato alla circolazione se è derivato da una “collisione” o dal “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato“. Secondo questa interpretazione, se l’incendio non è causato da una collisione o dall’uso normale del veicolo, la situazione sarà inquadrata nell’art. 2051 del Codice Civile e l’assicurazione del responsabile non sarà tenuta a pagare alcun risarcimento al danneggiato.
Tuttavia, la Corte Suprema ha successivamente superato tale orientamento, ritenendo che anche durante una fermata o una sosta esiste la possibilità di incontri o interferenze con la circolazione di altri veicoli o persone. Pertanto, in tali circostanze, il conducente non può essere esonerato dall’obbligo di garantire l’incolumità degli altri, e l’incendio che si propaga dal veicolo in sosta viene considerato parte della circolazione. Di conseguenza, il danneggiato può fare causa direttamente all’assicuratore del veicolo. In questo caso, l’art. 2054 del codice civile troverà applicazione, e l’assicurazione del responsabile dovrà risarcire i danni causati dall’incendio a un altro veicolo, indipendentemente dalla copertura specifica per incendi, poiché tali danni rientrano nella categoria dei danni causati dalla circolazione. Se il proprietario del veicolo non ha una copertura specifica per incendi, non sarà risarcito per i danni subiti dal proprio veicolo.
«L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio».
CGUE, SENTENZA 20 GIUGNO 2019, C-100/18 > SCARICA IL TESTO PDF
Assicurazione incendio, quale è la copertura dei danni
La copertura assicurativa per l’incendio dell’auto e i danni a terzi può variare in base alla polizza assicurativa specifica sottoscritta dal proprietario del veicolo. Tuttavia, in generale, l’assicurazione “incendio” fornisce copertura per i danni causati all’auto assicurata a seguito di un incendio. Ciò significa che se l’auto prende fuoco per qualsiasi motivo coperto dalla polizza, l’assicurazione “incendio” dovrebbe coprire i costi di riparazione o di sostituzione dell’auto.
Danni a terzi in caso di incendio
Per quanto riguarda i danni a terzi causati dall’incendio dell’auto, la copertura dipenderà quindi dalla presenza di una polizza di responsabilità civile per veicoli a motore. La polizza di responsabilità civile copre generalmente i danni causati a terzi in caso di incidente stradale, compresi i danni derivanti da incendi causati dal veicolo assicurato. Pertanto, se l’incendio dell’auto provoca danni a terzi, l’assicurazione di responsabilità civile del proprietario del veicolo deve coprire anche i costi di riparazione o risarcimento per i danni subiti da terzi.
Tuttavia, è importante sottolineare che le specifiche coperture e i limiti di indennizzo possono variare a seconda della polizza assicurativa e delle condizioni contrattuali. È consigliabile consultare la propria compagnia assicurativa e leggere attentamente i dettagli della polizza per comprendere appieno quali sono le coperture offerte e in quali situazioni specifiche si applicano.
Assicurazione “incendio” cosa copre la polizza
Un esempio di quali danni copre la polizza “incendio” con la compagnia assicurativa Groupama in aggiunta alla RC base.
- Garanzia di base incendio: Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere. Se prestata la sola garanzia incendio, non è compreso il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina. Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.
- GARANZIA RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA’ Copre i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo o dell’usufruttuario, o
acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
ART. 35 Oggetto dell’assicurazione – ricorso terzi e ripristino locali di proprietà:
Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza, fino alla concorrenza del massimale di € 250.000, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
– a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
– al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
In sintesi, l’assicurazione aggiuntiva “incendio” tutela ovunque sia su un parcheggio pubblico o privato, il rimborso dei danni è garantito anche se l’incendio dovesse procurare danno al box personale ma esclude i danni a persone e cose TRASPORTATE poiché rientrerebbero nella garanzia RCA.
Ovviamente in questo caso in cui il proprietario del veicolo ha una copertura specifica per incendi sarà risarcito anche per i danni subiti dal proprio veicolo.
Attenzione perché se un’auto elettrica prende fuoco a causa di un cortocircuito nella batteria di trazione, è possibile che l’assicurazione dell’auto elettrica copra anche i danni causati all’auto stessa, ma bisogna verificarlo con ciascun assicuratore. La copertura esatta dipenderà dalla polizza specifica sottoscritta dal proprietario dell’auto e dalle condizioni contrattuali che consigliamo di leggere molto bene ed eventualmente inserire oltre alla RC base anche “Incendio e Furto” e qualora il furto non interessi attivare l’estensione della polizza all’incendio.