Multa per eccesso di velocità nulla se l’autovelox è gestito da privati
La Cassazione ha stabilito che le multe mediante autovelox gestiti da società private sono illegittime. Le infrazioni rilevate da società provate e notificate dall’ente pubblico sono nulle.
La multa per eccesso di velocità emessa da un autovelox è nulla se gli apparecchi sono gestiti da privati a cui si affidano i Comuni con gli agenti che si limitano solo a validare i dati. A stabilirlo l’ordinanza 14109/2021, pubblicata il 24 maggio, della Cassazione: se la macchinetta elettronica viene privatizzata dall’Ente locale, tutte le multe da Codice della Strada sono nulle.
Basta fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, versando 43 euro di tassa o al Prefetto, gratuitamente, entro 60 giorni. In poche parole le multe per eccesso di velocità elevate da personale dipendente del Comune sono illegittime e devono essere annullate.
Multa da autovelox nulla se la gestione dell’apparecchiatura è affidata a privati
La multa per eccesso di velocità rilevata da un apparecchio autovelox è nulla se il dispositivo è gestito da privati, cioè ne è proprietaria una Società terza che rileva anche l’infrazione e la comunica all’Ente pubblico il quale notifica il verbale. Perciò in questo caso per far valere le proprie ragioni si deve fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
A stabilirlo è stata la Cassazione che ha motivato così la sua decisione: la polizia locale non può limitarsi a «validare» i dati elaborati dai tecnici privati, ma deve sempre compiere un autonomo accertamento degli eccessi di velocità che riporta nei verbali.
Chi può elevare la multa per eccesso di velocità?
La multa per eccesso di velocità può essere elevata solo dagli uomini delle Forze dell’Ordine. Infatti il Regolamento di attuazione del Codice della Strada dice che: “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
Dunque in strada gli impianti devono essere vigilati da una pattuglia e non da personale di società private ed esterne al Comune.
La multa per eccesso di velocità mediante autovelox può essere fatta per legge dalla Polizia stradale (che è uno specifico comparto della Polizia di Stato), dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, e dai Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale “nell’ambito dei territori di competenza”.
Ricorso autovelox taratura annuale
Gli autovelox appartenenti a società privati possono essere acquistati o noleggiati dagli Enti Locali (Regioni, Province e Comuni), attraverso apposite gare d’appalto.
In caso di noleggio le società privati non può fare multe ma si deve attenere solo alle attività di installazione e messa in funzione, su strade individuate nell’apposito decreto prefettizio (sulle strade provinciali, comunali ed urbane a scorrimento veloce). Inoltre se la multa non riporta gli estremi del decreto emanato dal Prefetto, la multa è nulla.
Inoltre il verbale per autovelox per essere valida l’infrazione va rilevata da apparecchi fissi e mobili vanno tarati almeno una volta l’anno. Quest’operazione è importante perché ne validità la funzionalità. Come già affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione se manca questo tipo di verifica la multa è nulla ed illegittima.
Infatti l’info della taratura deve essere sempre presente su un verbale per eccesso di velocità, che non può essere affidata alle ditte esterne che hanno noleggiato l’apparecchio, ma va effettuata presso gli appositi centri autorizzati. Perciò la taratura periodica dell’apparecchio non può essere certificata dall’installatore privato.
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