Cambio gomme proroga data scadenza invernali / estive
Il cambio programmato delle gomme invernali da rimpiazzare con le estive per legge va fatto entro il 15 maggio ma a causa dell’emergenza Coronavirus è ufficiale la proroga al 15 giugno 2020, nonostante che dal 4 maggio con l’avvio della Fase 2 si può andare dal gommista per il cambio stagionale.
Posticipata quest’anno anche la data per il cambio gomme invernali / estive. L’emergenza Coronavirus e la quarantena hanno stravolto tutte le nostre abitudini e sicuramente anche quella della sostituzione gomme invernali con le estive dopo il periodo invernale passato che solitamente, operazione che va effettuata entro il 15 maggio obbligatoriamente (la scadenza è quella del 15 aprile ma la legge concede un mese di tempo).
Rinvio data sostituzione gomme invernali, c’è la proroga
C’è la proroga che rinvia la data di sostituzione delle gomme invernali al 15 giugno 2020. Il 4 maggio scatta la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e fino al 18 maggio gli spostamenti dei cittadini continuano ad essere fortemente limitati. Rispetto al lockdown sono autorizzati a muoversi le persone che vogliono fare visita a congiunti nella propria Regione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 aprile ha emanato una circolare, con effetto immediato, che proroga fino al 15 giugno il cambio gomme stagionale. Il testo recita precisamente: “La direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che il periodo interessato dall’obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Con circolare n 1049 del 17/012014, si è ritenuto opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.
Con riferimento alle misure di prevenzione per la diffusione del virus COVID 19, le Associazioni di categoria hanno segnalato l’impossibilità di rispettare, per l’anno in corso, il succitato termine ultimo del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi. Ciò premesso, al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l’uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020″.
Cambio gomme nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus
Il 4 maggio 2020 è scattata ufficialmente la Fase 2 dell’emergenza Coroanvirus e sono potuti tornare a lavorare regolarmente le l’attività del Codice Ateco 45 e le relative sotto categorie. Perciò gli esercizi che svolgono attività di manutenzione, riparazione e vendita di pneumatici possono esercitare tranquillamente la loro professione e gli automobilisti possono recarsi presso nelle officine per effettuare il cambio gomme.
Il cambio gomme rientra tra gli spostamenti consentiti che può essere dichiarato sull’Autocertificazione in caso di controllo della Forze dell’Ordine.
Durante il precedente periodo di emergenza Coronavirus, con gli spostamenti limitati, i gommisti seppur aperti hanno potuto lavorare solo sui veicoli che si sono dovuti muovere solo per necessità, come ad esempio quelli dei mezzi di soccorso.
Quando posso cambiare le gomme e andare dal gommista
- Sono un automobilista, dal 4 maggio posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
SI, come prevede l’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 possono riprendere le attività del Codice Ateco 45 e delle relative sotto categorie,tra cui rientra il 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici ed altre attività di manutenzione. - Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?
SI, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività anche dopo il 4 maggio 2020 è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati. - Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
SI, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento. - Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente?
Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti.
Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.
Multa pneumatici invernali e codice di velocità
Per essere in regola con la legge, anche dopo il termine del lockdown, sulla gomma bisogna controllare anche il codice di velocità. Infatti se sul pneumatico invernale c’è lo stesso codice riportato sul libretto di circolazione, riferito al pneumatico estivo, allora si è in regola con la legge anche oltre il termine stabilito.
Se al contrario il codice di velocità è inferiore, rispetto a quello indicato nella carta di circolazione, si rischia una multa che va da 422 a 1.695 euro e il ritiro della carta di circolazione.
Cosa rischio se cambio le gomme (non provata necessità)
⚠ Se invece decidi di cambiare le gomme durante questo periodo senza una comprovata necessità ricordati che se ti beccano mentre vai dal gommista potresti rischiare una multa che va da 533 a 4.000 euro.
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